DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 4/02/2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata costituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta, entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 42, comma secondo, lett. f), del D. L.vo 267/00;
- che le innovazioni disposte dalle citate norme della legge n. 662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:
a) la determinazione diversificata dell’aliquota;
b) l’applicazione delle disposizioni dell’art. 4, c. 1, del D.L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;
c) le riduzioni e detrazioni d’imposta;
d) le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;
e) la destinazione di una percentuale del gettito al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;
f) l’attività di collaborazione dei Comuni con le strutture dell’amministrazione finanziaria;
g) la richiesta all’U.T.E. di classificazione o adeguamento del classamento di immobili;
h) l’adeguamento delle tariffe d’estimo delle vigenti rendite catastali urbane;
i) la rivalutazione delle tariffe dei redditi dominicali;
Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Preso atto che per effetto dell’art. 42 del D. L.vo 267/00 la determinazione dell’aliquota è di competenza della Giunta;
Atteso che il termine per deliberare l’aliquota d’imposta I.C.I. per l’esercizio 2005 è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2004, con il quale è stato differito al 28/02/2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. L.vo n. 504 del 30 dicembre 1992, la mancata adozione del provvedimento in oggetto entro il termine stabilito della legge comporterebbe l’applicazione dell’aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del responsabile del servizio per quanto riguarda la regolarità tecnica, del responsabile di ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.vo 267/00;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2005 le stesse norme ordinamentali vigenti nell’anno 2004 per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, per l’anno 2005:
1) aliquota ordinaria: 7 per mille;
2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
3) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale della famiglia : 5 per mille con patto in deroga;
4) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1: cinque per mille (5 per mille);
5) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
L’aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille (4 per mille), per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 113,62 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
Di dare atto che il responsabile dell’ufficio tributi provvederà ad inoltrare comunicazione dell’avvenuta determinazione dell’aliquota al Ministero delle Finanze e a pubblicare un avviso di estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;
Di autorizzare l’ufficio competente ad inserire l’oggetto del presente atto nell’elenco degli atti da inviare ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo pretorio della presente deliberazione, secondo quanto disposto dall’art. 125 del D. L.vo 267/00;
Di allegare la presente deliberazione al successivo atto di approvazione del Bilancio di Previsione 2004, ai sensi dell’art. 172 del D. L.vo 267/00.