COMUNE DI PAULLO

PROVINCIA DI MILANO

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

 

Deliberazione N° 15

 

del 31.03.2008

 

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2008          

 

L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di marzo alle ore 20.30 nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MAZZOLA CLAUDIO

P

LORENZINI FEDERICO

P

BATTIONI MARTA

P

BAVARO AUDENO

P

SPOSINI MARIO

P

CAVASINO MICHELE

P

BROGLIA GIANCARLO

A

SPOLDI GIOVANNI

P

MELI SALVATORE

P

PACCHIONI ALBERTO

P

PIZZACANI ZENO

P

CIBRA LUIGI

P

SEMENZA LUISA

P

CORDA GIANPAOLO

P

CASORATI ARSENIO

P

MARZANO PIETRO

P

STEFANI PIETRO

P

LAVINCI LUCA VINCENZO

P

MELILLI GIUSEPPE

P

FREGNO ALESSANDRO

A

CHEMOLLI LUCA

P


Totale presenti  19

Totale assenti     2

 

Assiste all’adunanza il dott. Alberto Guidi,Segretario Generale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,Claudio Mazzola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D. lgs. 30.12.1992 n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille e assegna la competenza per la fissazione del valore delle suddette aliquote al Consiglio Comunale, sulla base della modifica introdotta dal comma 156, articolo 1 della Legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

 

RICHIAMATO altresì l’art. 8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27/02/2006 con le quali sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d’imposta per l’anno 2006;

 

RILEVATO che il comma 169 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006) dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

CHE, pertanto, in base all’applicazione del citato comma 169 della L. 296/2006 non avendo deliberato dei nuovi importi delle aliquote dell’imposta in oggetto per l’anno 2007 si sono automaticamente prorogati i valori delle aliquote valide per l’anno 2006,

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 dell’11/06/2007 con la quale si è stabilito che “qualora un cittadino residente in Paullo venga ricoverato in strutture di lunga degenza le quali richiedono il cambiamento di residenza presso la struttura del ricoverato, tale fatto anagrafico non incide sul procedimento tributario ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili di Paullo ICI, e tale cittadino, ai soli fini ICI, è considerato ancora titolare dell’abitazione principale posseduta in Paullo”;

 

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/10/2006;

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 del Regolamento che disciplina le agevolazioni delle aliquote;

 

RISCONTRATO che la Legge 248 del 04/08/2006 di conversione del D.L. n. 223 del 04/07/2006 all’articolo 37 comma 53, modificato in sede di conversione, subordina la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, stabilendo quindi che rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, , in carenza di tale operatività;

 

ATTESO che a tutt’oggi le condizioni richieste dal citato all’articolo 37 comma 53, del D.L. 223/06 così come modificato in sede di conversione con L. 248/06, e cioè l’emanazione del relativo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, non si sono verificate e pertanto rimane l’obbligo della dichiarazione ICI anche per l’anno 2008;

 

RIBADITO che l’aliquota non inferiore al 4 per mille non può superare il 6 per mille, ovvero il 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

VERIFICATO il gettito del tributo dell’anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dal Concessionario della riscossione delle imposte nonché alle procedure di verifica ed accertamento della complessiva base imponibile del tributo sul territorio comunale in base ai procedimenti anni regressi;

 

CONSTATATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire suggeriscono di mantenere per il 2008 l’aliquota I.C.I. differenziata essenzialmente in base alla destinazione d’uso degli immobili con tipologie a partire dal 5,50 per mille per l’abitazione principale per giungere al 7 per mille per tutti gli immobili non destinati alla residenza, e quindi confermare le aliquote dell’anno 2007;

 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

        nella misura  del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille per l’abitazione principale destinata alla residenza del proprietario, e per le sue pertinenze così come definite dall’art. 817 del codice civile comprese le autorimesse dell’abitazione principale;

        nella misura del 6 (sei) per mille per le autorimesse non considerate come al punto precedente pertinenza dell’abitazione principale;

        nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale;

        nella misura del 7  (sette) per mille per tutti gli immobili non destinati alla residenza;

 

CONSIDERATO inoltre che si propongono per l’anno 2008 le seguenti detrazioni ed agevolazioni:

1)   detrazione per abitazione principale di € 103,29 per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2)   Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento comunale sull’ICI si considerano inoltre parificate ad abitazioni principale e quindi assoggettate alla medesima aliquota nella misura del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille, e comprensive della detrazione corrispondente pari a € 103,29, gli immobili posseduti dai soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) possesso di immobili da parte di figli o genitori di proprietari residenti nel Comune;

b) possesso di immobili da parte di uno dei due coniugi legalmente separati nel caso in cui il coniuge proprietario non sia ivi residente;

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno produrre preventivamente al Servizio Entrate Tributarie una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’agevolazione, completa dei documenti eventualmente necessari per la dimostrazione del possesso di tali requisiti. In mancanza della dichiarazione non verrà concessa l’agevolazione in oggetto. Negli anni successivi, la dichiarazione dovrà essere prodotta solo nel caso in cui si avrà una variazione nell’occupazione degli immobili che non darà più diritto alla detrazione;

 

OSSERVATO che la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha stabilito al comma 5 dell’articolo 1 che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale in parti uguali fra tutti i possessori che dimorano nella stessa casa, indipendentemente dalla quota di possesso. Come indicato nella Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31/1/2008, nella determinazione del valore imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione, deve essere incluso anche il valore delle eventuali pertinenze;

 

CHE da tale ulteriore detrazione sono esclusi gli immobili rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli;

 

CHE ai fini di questa ulteriore detrazione appare adeguato, in presenza dell’articolo 5 del Regolamento ICI che assimila i soggetti di cui ai punti a) e b) ai proprietari di prima casa, considerare anche gli immobili dati in uso gratuito ai figli, genitori o coniugi, di cui ai precedenti punti a) e b) delle detrazioni proposte;

 

CONSIDERATO che in sede di formazione del bilancio 2008 si è previsto un gettito di € 1.386.150,00 determinato dalle stime dell’invarianza delle aliquote e ipotizzando una riduzione del gettito per effetto dell’applicazione delle detrazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 sull’abitazione principale di € 250.000,00;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 267/2000;

 

Con voti favorevoli n.17 e astenuti n.2 (Chemolli, Stefani) resi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.   di determinare per il 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune in misura pari ai valori dello scorso anno e in percentuale come segue:

    nella misura  del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille per l’abitazione principale e per le sue pertinenze così come definite dall’art. 817 del codice civile comprese le autorimesse dell’abitazione principale;

    nella misura del 6 (sei) per mille per le autorimesse non considerate come al punto precedente pertinenza dell’abitazione principale;

    nella misura del 7 (sette) per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale;

    nella misura del 7  (sette) per mille per tutti gli immobili non destinati alla residenza;

 

2.   di determinare in Euro 103,29= fisse la detrazione per abitazione principale;

 

3.   di stabilire che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento comunale sull’ICI si considerano parificate ad abitazioni principale e quindi assoggettate alla medesima aliquota nella misura del 5,50 (cinquevirgolacinquanta) per mille e comprensive della detrazione corrispondente pari a € 103,29, gli immobili posseduti dai soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) possesso di immobili da parte di figli o genitori di proprietari residenti nel Comune;

b) possesso di immobili da parte di uno dei due coniugi legalmente separati nel caso in cui il coniuge proprietario non sia ivi residente;

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno produrre preventivamente al Servizio Entrate Tributarie una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’agevolazione, completa dei documenti eventualmente necessari per la dimostrazione del possesso di tali requisiti. In mancanza della dichiarazione non verrà concessa l’agevolazione in oggetto. Negli anni successivi, la dichiarazione dovrà essere prodotta solo nel caso in cui si avrà una variazione nell’occupazione degli immobili che non darà più diritto alla detrazione.

 

4. di stabilire che i soggetti rientranti nelle seguenti condizioni:

a) possesso di immobili da parte di figli o genitori di proprietari residenti nel Comune;

b) possesso di immobili da parte di uno dei due coniugi legalmente separati nel caso in cui il coniuge proprietario non sia ivi residente;

hanno diritto all’ulteriore detrazione prevista dell’1, 33 per mille introdotta dal comma 5, articolo 1 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) in quanto assimilati ai soggetti proprietari di abitazione principale, come precisato in premessa;

 

5. di dare atto pertanto che l’articolo 5 del Regolamento ICI è da intendersi nel senso che se la deliberazione in cui vengono determinati gli importi dell’aliquota assimila i soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c) ai soggetti proprietari di abitazione principale attribuendone la medesima aliquota ridotta e detrazione per prima casa, gli stessi soggetti hanno diritto all’ulteriore detrazione prevista per l’abitazione principale dall’articolo 1 comma 5 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008;

 

6.   di stimare un gettito complessivo di € 1.386.150 da iscrivere all’apposito capitolo di entrata del Bilancio 2008 in corso di formazione;

 

7.   di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

 

 

 

 


 

Il presente verbale viene così sottoscritto:

 

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZOLA CLAUDIO

ALBERTO GUIDI

 

 

 

 

-   ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE   -

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

 

Lì,

 

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                        ALBERTO GUIDI

                                                                                                                    

 

 

 

-   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’   -

 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva:

 

q       decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000

 

q       è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

                       

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                        ALBERTO GUIDI