COMUNE DI NERVIANO

(Provincia di Milano)

 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2007

 

DELIBERAZIONE N.  33

 

OGGETTO:             DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007.

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Favorevole.     

           

                                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      ECONOMICO/FINANZIARIO

                                                                                    F.TO Dr.ssa Maria Cristina Cribioli

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il primo comma dell’art. 6 del D. Lgs. 504/1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006 n. 296, cosiddetta Legge Finanziaria 2007, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili  è stabilita dal Consiglio Comunale;

 

Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che prevede quanto segue: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11/12/2006, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali al 31 marzo 2007;

 

            Visto il D. Lgs. n. 662/96, art. 3, comma 53, che consente ai comuni di diversificare, in una misura non inferiore al 4,00 per mille né superiore al 7,00 per mille, l’aliquota I.C.I.;

 

            Dato atto che il citato D. Lgs. n. 662/96 ha anche rivalutato del 5% le rendite catastali applicabili all’ICI (art. 3, comma 48) e ha aumentato a € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale in € 103,29, l’aliquota del 7 per mille quella sugli altri immobili e di ridurre quella sull’abitazione principale e prime pertinenze dal 4,40 p.m. al 4,00 p.m.;

 

            Preso atto che:

·        il gettito previsionale 2006 era pari a € 3.907.000,00;

·        il gettito assestato 2006 era pari a € 3.930.000,00;

·        il dato consuntivo relativo al gettito ICI 2006 è pari a €  3.989.430,27, concretizzandosi una maggiore entrata di € 59.430,27;

 

      Rilevato che a seguito di quanto esposto precedentemente si prevede di confermare il gettito ICI per il 2007 in € 3.930.000,00 in quanto è stimata in € 60.000,00 la riduzione del 0,40 p.m. dell’aliquota sulla prima casa;

 

      Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF, che fissa le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI adottate dai Comuni;                      

 

       Richiamato l’art. 42, secondo comma, lett. f) del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 

      Visto il parere sopra riportato, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

                                                  

DELIBERA

 

  1. Di approvare per l’anno 2007 l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

 

  1. Di demandate al responsabile del servizio economico finanziario tutti gli adempimenti conseguenti compreso l’invio di copia della presente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa, 242 – 00144 ROMA – Eur, unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF.