Comune di Rozzano (Provincia di Milano) – Delibera GC 224 del 22/12/04

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2005 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – I.E.

 LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  che attribuisce agli organi consiliari la competenza in materia di “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”;

            Dato atto che

1.    l'art. 6, D.Lgs. 504/92, così come sostituito dall’articolo 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce:

- comma 2: “l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati” ;- comma 4: restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 437/96, convertito nella legge 556/96, che prevede la possibilità di deliberare “una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato”;

2.    l'articolo 8, D.Lgs. 504/92, così come sostituito dall’articolo 3, comma 55, L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce:- comma 1: “....L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili”;- comma 2: "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a  concorrenza del suo ammontare, € 103,30.="; - comma 3: A decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione con la quale si determina l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 6, 1° comma, D.lgs. 504/92, “l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l'importo di € 103,30, di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

3.    l'articolo 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4.    l’art. 2  legge  9 dicembre 1998 n° 431  che recita: - comma  3. - "In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata."- Comma  4. - "Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni."

     Ritenuto di rideterminare per l’anno 2005 l’aliquota ICI  secondo il seguente schema 

Abitazioni  Principale e relative pertinenze

6,8

per mille

Tutte le altre tipologie di immobili

6,8

per mille

Abitazioni concesse in locazione  come da art. 2 comma 4 legge 431/1998

4

per mille

Immobili non locati come da art. 2 comma 4  legge 431/1998

9

per mille

Ritenuto per i motivi sovraesposti :

·      di non avvalersi della facoltà  prevista dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. 504/92 cosi come sostituito dall'articolo 3, comma 55, L. 662/96 e di mantenere pertanto la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura fissata dall'articolo 8, comma 2, D.lgs. 504/92 cosi come sostituito dall'articolo. 3, comma 55, L. 662/96;

·      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi come previsto dall'articolo 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario - Ragioniere Capo - Dott. Giampietro Bellini in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione; 

Sentita l’odierna discussione riportata nell’allegato elaborato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme legali

DELIBERA

1.      Di stabilire per l'anno 2005, per i motivi di cui in premessa, che vengono qui richiamati come parte integrante e sostanziale, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), secondo il seguente schema: 

Abitazioni Principale e relative pertinenze

6,8

per mille

Tutte le altre tipologie di immobili

6,8

per mille

Abitazioni concesse in locazione  come da art. 2 comma 4 legge 431/1998

4

per mille

Immobili non locati come da art. 2 comma 4 legge 431/1998

9

per mille

 2.      di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 3, D.Lgs. 504/92 cosi come sostituito dall’articolo 3, comma 55, L. 662/96 e di mantenere pertanto la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura fissata dall’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/92 cosi come sostituito dall’articolo 3, comma 55, L. 662/96, in  € 103,30.=;

3.      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, cosi come previsto dall’articolo 3, comma 56, L. 23 dicembre 1996, n. 662;

4.      di dichiarare, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.