PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

OGGETTO: RICONFERMA DELLE ALIQUOTE  ICI ANNO 2009.

                                               

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

Premesso che :

-         l’art. 1 comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n.126, è stata disposta la sospensione del “potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;

-         tale divieto è stato successivamente confermato, per il triennio 2009-2011, dall’art. 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale tuttavia, sono stati espressamente esclusi dall’effetto sospensivo temporaneo “…… gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

Richiamato  il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè  entro il termine stabilito, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Preso atto delle disposizioni legislative sopra richiamate e proseguendo nell’intento  di contenere la pressione fiscale già attuata in questi anni dall’A.C. che ha  mantenuto invariate tariffe ed aliquote da alcuni anni;

Considerato quindi  che anche per l’anno 2009, l’A.C.  intende  riconfermare le aliquote e le tariffe  dei tributi  locali, compresa l’imposta comunale sugli immobili in vigore per l’anno 2008, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 93/2008, che a escluso dalla tassazione l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale , nonché le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ogni categoria e più precisamente:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 7 PER MILLE

- ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE (limitatamente agli immobili di categoria A/1 – A/8 e A/9 con detrazione annuale di euro 104,00)

Visto Regolamenti comunali che disciplinano i singoli tributi;

Visto il D.Lgs.  267/2000, in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48, in merito alla competenza circa il presente atto

Visto l’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

 

 

PROPONE

1.Di riconfermare per l’anno 2009 , per i motivi formulati in premessa, le aliquote relative all’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) come di seguito specificato:

- ALIQUOTA ORDINARIA: 7 PER MILLE

- ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 5 PER MILLE (limitatamente agli immobili di categoria A/1 – A/8 e A/9 con detrazione annuale di euro 104,00)

2.Di dichiarare il presente  atto immediatamente eseguibile, mediante  separata votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

3.Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze – Roma e che alle stessa venga data la massima pubblicità.