OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008.-

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

Sign.ra Maria Rita Stabile

 

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556 che consente l’adozione di un’aliquota ridotta per i casi specifici indicati nella norma stessa;

Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 504/92, nella vigente formulazione a seguito delle varie modifiche succedutesi, i quali consentono l’adozione di aliquote differenziate per i casi in essi indicati;

Viste le nuove disposizioni in materia di ICI e più precisamente ai commi 2-bis e 2-ter dell’art.8 del D.Lgs. 504/1992, introdotto dall’art. 1 comma 5, della  Legge Finanziaria 2008 del 24.12.2007 nr. 244, in merito all’ulteriore detrazione per abitazione principale;

 

            Considerato che:

- Il Decreto Interministeriale (Interno- Economia e Finanze) del 20.11.2007, pubblicato sulla G.U. del 31.12.2007, ha prorogato al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli enti locali;

- A tale termine è strettamente collegato  quello previsto per l’approvazione dei regolamenti, nonché delle deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi locali; infatti il comma 169 dell’art. 1 della Legge n.296 del 2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine stabilito, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

  Preso atto  che  per l’anno 2008,  l’Amministrazione Comunale intende:

 

1. Applicare  le medesime aliquote ICI  in vigore  per l’anno 2007 fissandole nella misura di:

-    5  per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art.4 del

      vigente regolamento ICI), e relative pertinenze.

-    7 per mille per tutti gli altri immobili.

 

2. Riconfermare la detrazione annuale per abitazione principale e  pertinenze in euro 104,00.

 

3. Introdurre, in applicazione ai sopra citati commi 2-bis e 2-ter dell’art.8 del D.Lgs 504/92,

 l’ulteriore detrazione statale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI, preso atto che tale ulteriore detrazione:

- non può essere superiore ad euro 200,00.=

- viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare

- è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale

- spetta a ciascun soggetto passivo proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione principale si verifica

- non si applica alle abitazioni classificate  nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

- non si applica alle abitazioni che l’ente può assimilare a quelle principali in base:

- all’art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, nr.662 -unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- all’art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446 /1997, unità immobiliari concesse   in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

 

            Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48, circa la competenza del presente atto;

            Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

            Visto il D.Lgs. 267/2000 per la parte relativa all’ordinamento contabile ed il vigente regolamento comunale di contabilità dell’ente;

           

   

PROPONE

 

1.Di determinare, per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili(ICI) nella  misura del:

 

 -  5  per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita  ad abitazione principale  (art. 4  del vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili );

 

 -  7 per mille per tutti gli altri immobili.

 

2. Di  determinare la detrazione  annuale per l’abitazione principale e relative pertinenze

 in euro 104,00.=

 

3. Introdurre, in applicazione ai sopra citati commi 2-bis e 2-ter dell’art.8 del D.Lgs 504/92

 l’ulteriore detrazione statale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze,   pari al 1,33 per mille della base imponibile e comunque per un importo non superiore ad euro 200,00 := annue preso atto che l’ ulteriore detrazione non  è applicabile alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 ed alle unità immobiliari  assimilate a quelle principali dall’Ente ai sensi dell’art. 3, comma 56 della legge 23.12.1996 n. 662 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) e dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 (unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta  o collaterale)  come indicato alle lettere a) e b) dell’art. 4 del vigente Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

4. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,  n. 446, demandando al responsabile dell’imposta le determinazioni necessarie per la       pubblicazione e che alla stessa  ne  venga  data la massima pubblicità;

 

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, mediante separata votazione,      ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;