ALIQUOTE anno 2008
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso e sono pari a:
L’imposta deve essere divisa fra i comproprietari in base ai requisiti di ogni proprietario e in base ai mesi di possesso.
La detrazione “ordinaria” stabilita dal Comune di vernate è pari a € 104,00.
Sono state stabilite anche le detrazioni per “casi particolari” sotto riportate.
Tali detrazioni devono essere ora applicate solo sull’ICI dovuta dalle A1, A8 e A9 utilizzate come abitazione principale (le altre abitazioni principali e relative pertinenze risultano ora esenti)
Detrazioni casi particolari stabilite dal Comune di Vernate:
a. ulteriore detrazione fino a concorrenza dell’imposta residua come sopra specificato per i nuclei familiari composti da una sola persona con reddito lordo ai fini IRPEF per l’anno 2008 non superiore a € 12.000,00,
b. ulteriore detrazione di € 96,00 (che sommata alle 104,00 ordinarie portano a € 200,00) per i nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito familiare lordo da lavoro dipendente e/o da pensione ai fini IRPEF per l’anno 2008 non superiore a € 24.000,00 aumentati di € 1.550,00 per ogni familiare a carico,
c. ulteriore detrazione di € 96,00 (che sommata alle 104,00 ordinarie portano a € 200,00) per i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento con reddito familiare lordo ai fini IRPEF per l’anno 2008 non superiore a € 24.000,00 aumentati di € 1.550,00 per ogni famigliare a carico,
d. ulteriore detrazione di € 96,00 (che sommata alle 104,00 ordinarie portano a € 200,00) per i nuclei familiari con a carico disabili al 100%
e. ulteriore detrazione di € 96,00 (che sommata alle 104,00 ordinarie portano a € 200,00) per i contribuenti affidatari di minori.
Per ottenere tali detrazioni particolari, occorre presentare al Comune apposita richiesta.
N.B.: ai fini dell’applicazione delle detrazioni diverse da quella standard, per “nucleo familiare” si intende quello composto da tutti gli abitanti del medesimo immobile distintamente censito al catasto urbano o censibile qualora non vi sia già iscritto. Pertanto i redditi di tali soggetti concorreranno tutti al calcolo del “reddito familiare” non facendo, quindi, riferimento alle risultanze anagrafiche (ad eccezione della figura di “collaboratore domestico” e similare che non concorre alla formazione del nucleo familiare/reddito familiare).
Queste particolari detrazioni si applicano a condizione che nessun componente il nucleo familiare possieda (all'interno ed all'esterno del territorio comunale) cespiti immobiliari oltre a quello per cui si richiede la maggiore detrazione che abbiano un valore ai fini ICI, relativo alla somma delle quote possedute dai componenti familiari, superiore a € 11.000,00 anche qualora tali altre proprietà siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.