LA GIUNTA COMUNALE

                                             

 

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 172, lettera e) del  D. lgs 267/2000, occorre determinare, per l’esercizio 2005, le tariffe e le aliquote di imposta;

 

            Vista la legge 23/10/1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 

 

            Visto il Decreto Legislativo 30.12,1992 n 504 e successive modificazioni ed integrazioni ;

 

            Visto l’art. 4 del D.L. 8/08/1996 n. 437 convertito con modificazioni con Legge 24/10/1996 n. 556;

 

            Vista  la legge n.449 del 27/12/1997;

 

            Visto il D.lgs 446/97;

 

Visto che l’art. 27 comma 8 della legge 28 Dicembre 2001 n. 448 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per l'approvazione dei regolamenti in materia di entrata è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Preso atto che il Decreto del Ministero Interno del 29/12/2004 ha differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni delle province e delle comunità montane dal 31 Dicembre 2004 al 28 Febbraio 2005;

 

            Dato atto delle sotto riportate disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta,comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

3) la detrazione minima per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata  in € 103,29;

 

4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

5) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

  

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I. approvato con deliberazione di C.C. n°3 in data 18/02/2000;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art.3 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate ai fini I.C.I. del 5 per cento ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25 per cento;

  

Ritenuto pertanto necessario, per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente e  tenuto conto della particolare situazione economico-sociale esistente nel Comune, confermare per l'anno 2005 le aliquote dell'anno precedente;

 

Visto l' allegato parere,  espresso ai sensi dell’art. 49  comma I del Decreto Legislativo  18 Agosto 2000 n. 267 ;

 

            Con voti unanimi favorevoli;

 

DELIBERA

 

1)      Di determinare  per l’anno 2005 le aliquote inerenti  l’imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:

 

                       TIPOLOGIA                                              ALIQUOTA

 

             Aliq. ICI abit. principale                              6 per mille

 

             Aliq. ICI altre categorie di immobili                    6 per mille

 

2)     Di confermare, altresì, in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate dall’art. 8, comma 2 del D.lgs. N. 504/1992 così come stabilito dalla legge 662/1996.

 

3)    Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.