DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 191 DEL 05.12.2005
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2006 ED APPROVAZIONE DETRAZIONE A FAVORE DI PERSONE CON PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO SOCIALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 30.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 – il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l'art.6 del più volte citato Decreto, così come sostituito dall'art.3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996 n°662, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aliquota da applicarsi alla base imponibile per la determinazione dell'imposta deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
Visto come l'art.4 comma 1° della legge 24 ottobre 1996 n°556 di conversione del D.L. 8 agosto 1996 n°437, consenta, tra l'altro, ai Comuni di deliberare, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ponendo come unica condizione che il gettito complessivo previsto dell'imposta sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 246 del 06.12.2004, con la quale è stata stabilita l'aliquota per l'anno 2005 nella misura del 4,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per una sola pertinenza individuabile nella categoria catastale C6 o C2, e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili;
Visto l'art. 8 del succitato D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce, tra l'altro, che sull'imposta di che trattasi, dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, sino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, nel caso di più soggetti passivi, proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione, dando facoltà all'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di elevare tale detrazione fino a € 258,23;
Visto inoltre che l'art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 permette di determinare tale detrazione anche in misura superiore a € 258,23, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
Visto l'art.3 del D.L 14 marzo 1997 n°50, convertito con modificazioni in Legge del 9.5.97 n. 122, il quale consente di esercitare la predetta facoltà di aumento di detrazione anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e art. 151 comma 4° e 183 e 191 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
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Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e qui date per integralmente riportate e trascritte:
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