DELIBERA

 

  1. DI MANTENERE invariate per l’anno 2008 le aliquote ICI così come sotto specificate:

 

·        5,5 per mille: aliquota ordinaria;

·        5,5 per mille: abitazione principale;

·        6,5 per mille: abitazioni locate con contratto regolarmente registrato e utilizzate dal locatario come abitazione principale;

·        7 per mille: abitazioni locate con contratto regolarmente registrato e utilizzate dal locatario come residenza secondaria;

·        7 per mille: abitazioni non locate, sfitte, vuote;

·        7 per mille: abitazioni a disposizione (seconde case);

·        5,5 per mille: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al III grado da loro adibite ad abitazione principale; (art. 6, comma 4 regolamento ICI);

·        5,5 per mille: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta sino al II grado da loro adibite ad abitazione principale (art. 6, comma 4 regolamento ICI);

·        5,5 per mille: abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o case di riposo (assimilazione all’abitazione principale con contestuale detrazione), (art. 6, comma 5 regolamento ICI);

·        5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni.

 

  1. DI CONFERMARE per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29= (centotreurovirgolaventinovecentesimi);

 

  1. DI RECEPIRE quanto disposto dall’art. 2 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008 approvato dal Senato il 15/11/2007, emendato dalla V commissione bilancio l’8/12/2007 e quindi presentato alla Camera;

 

  1. DI RECEPIRE quanto disposto dall’art. 2, comma 2-bis che disciplina l’ulteriore detrazione per abitazione principale dell’1,33 per mille del valore imponibile fino ad un ammontare massimo di 200,00 euro con esclusione delle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 

 

  1. DI QUANTIFICARE LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA MISURA DI € 206,00 QUALORA SI VERIFICHINO TUTTE LE CONDIZIONI SOTTO SPECIFICATE ALLA LETTERA A), B) e C):

 

IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO          ECONOMICO E SOCIALE, L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER         ABITAZIONE PRINCIPALE, CON TUTTE LE SEGUENTI    CONDIZIONI, PASSA DA € 103,29 A € 206,00:

 

 

A) REDDITO COMPLESSIVO (rigo N1 della dichiarazione dei redditi o documento equivalente) del nucleo familiare entro i seguenti limiti:

 

-         1 COMPONENTE REDDITO FINO A € 6.237,00;

-         1 COMPONENTE al compimento del 65esimo anno di età con un reddito fino a € 8.085,00;

-         2 COMPONENTI      REDDITO FINO A € 8.662,50;

-         2 COMPONENTI al compimento del 65esimo anno di età per entrambi con un reddito fino a € 11.550,00;

-         PER LE FATTISPECIE SOPRA DESCRITTE, IN CASO DI FIGLI A CARICO, IL REDDITO VIENE AUMENTATO DI € 577,50 PER FIGLIO.

 

B) PROPRIETA’ DI UNICO IMMOBILE di categoria A/3 O A/4 O A/5 O A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente (ex: abitazione principale e unico box).

 

C) PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA ENTRO IL 30/11 su modulo appositamente predisposto dall’Ufficio, con allegata idonea documentazione.

 

  1. DI RECEPIRE quanto in premessa specificato in materia di pertinenze;

 

  1. DI RENDERE NOTO che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504.