LA GIUNTA COMUNALE

 

     Visto il Titolo I, Capo I del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, concernente la istituzione della Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modificazioni e integrazioni;

 

     Visti i commi da 48 a 59, dell’art. 3, della legge 23/12/96, n. 662 con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

     Visto l’art. 4 del D.L. 8/8/96 n. 437 convertito con modificazioni nella legge 24/10/96 n. 556;

 

     Vista la deliberazione G.C. n. 19 in data 02/03/2005, esecutiva, con la quale vennero determinate, per l’anno 2005, in ossequio alle norme suddette, l’applicazione delle seguenti aliquote:

- aliquota ordinaria                                 5,50  per mille;    

- immobili tenuti a disposizione, sfitti o vuoti     7,00  per mille;

 

     Visto che, per l’effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

     Visto il D.L.vo 15/12/97 n. 446;

 

     Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

·        reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi in essere e d’istituto;

·        assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

di poter determinare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

-  aliquota ordinaria                                5,50  per mille;

- immobili tenuti a disposizione, sfitti o vuoti     7,00  per mille;

 

     Di applicare la maggiore detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da EUR 103,29 a EUR 130,00 per i casi previsti dall’art. 2 quater commi 1 e 2 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); I limiti di reddito annuo al fine dell’ottenimento della suddetta maggiore detrazione per i pensionati che rientrano nei casi di cui all’art. 2 quater – comma 1 lett. c) del Regolamento ICI sono stabiliti come segue:

-         singolo pensionato EUR 6.760,00;

-         coppia di pensionati EUR 13.520,00.

Tali limiti di reddito sono aumentati di EUR 2.400,00 annue per ogni familiare fiscalmente a carico;

 

Di dare atto che per tutti gli altri casi la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in EUR 103,29;

 

     Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2006 in € 860.000.000;

 

     Visto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i Servizi locali, con l’art. 27 - 8° comma – della legge 28/12/2001 n. 448 è stabilito entro la data di approvazione del bilancio il cui termine è stato prorogato al 31/03/2006 dall’art 1 – comma 155 – della Legge 23/12/2005 n. 266;

 

     Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del citato D.Lgs. n. 504/1992 l’aliquota del 4 per mille;

 

     Visto il D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

 

     Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono favorevoli;

 

     Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge e separatamente per l’immediata eseguibilità;

 

d e l i b e r a

 

1.  di determinare, per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 come segue:

- aliquota ordinaria                                  5,50  per mille;

- immobili tenuti a disposizione, sfitti o vuoti      7,00  per mille;

 

2.  di applicare la maggiore detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da EUR 103,29 a EUR 130,00 per i casi previsti dall’art. 2 quater commi 1 e 2 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); I limiti di reddito annuo al fine dell’ottenimento della suddetta maggiore detrazione per i pensionati che rientrano nei casi di cui all’art. 2 quater – comma 1 lett. c) del Regolamento ICI sono stabiliti come segue:

-         singolo pensionato EUR 6.760,00;

-         coppia di pensionati EUR 13.520,00.

  Tali limiti di reddito sono aumentati di EUR 2.400,00 annue per ogni familiare fiscalmente a  carico;

 

3.  di dare atto che per tutti gli altri casi la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in EUR 103,29;

 

4.  di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;

 

5.  di dare atto che a seguito di votazione unanime il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.