IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            VISTA la Legge 24.12.1993, n. 537, come modificata dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96 che consente, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la possibilità di diversificare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

            RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.2.2000, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2000;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’8.2.2001, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2001;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 22.11.2002, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2002;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 17.12.2002, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2003;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 4.12.2003, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2004;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.2.2005, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2005;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15.2.2005, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2005;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 7.3.2006, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2006;

 

            RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.3.2007, con la quale si determinava l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale per l’I.C.I. per l’anno 2007;

 

            VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale a determinare l’aliquota ICI, a partire dall’anno 2007;

 

            RITENUTO di determinare i valori per l’anno 2008, ai fini di avere un cespite tributario sufficiente al raggiungimento dell’efficienza dei servizi;

 

            RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14.2.2008, con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale le aliquote differenziate dell’I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale, per l’anno 2008;

 

            VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

            VISTI i pareri: di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

            Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;

            All’unanimità di voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

 

DELIBERA

 

1.    le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2.    DI DETERMINARE per l’anno 2008 le seguenti aliquote differenziate dell’I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale:

 

- aliquota base ordinaria: 6 per mille

- aliquota per le aree fabbricabili e per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D: 7 per mille

 

- detrazione per l’abitazione principale: € 140,00 annue

- ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200 euro. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.