ente
Comune di Inzago
Provincia di Milano
Codice ente 11002
Sigla
GC
numero
167
data
22-12-2004
OGGETTO:
DELIBERAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2005
ORIGINALE
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
L’anno duemilaquattro addì 22 del mese di Dicembre alle ore 16,00, nella casa comunale.
Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale :
Partecipa il Segretario Comunale Sig. ABBADESSA MARIA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
All’appello risultano:
  
ACQUATI PAOLO
SINDACO
Presente
CATANZARITI MARGHERITA
ASSESSORE
Presente
GALLO SERGIO
ASSESSORE
Presente
PIROLA CESARE
CONSIGLIERE
Presente
BARZAGHI PASQUALE
ASSESSORE
Presente
 
 
 
Il Signor ACQUATI PAOLO essendo legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento oggetto della presente deliberazione.
 
 
 
 
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Si conferma ed approva quanto verbalizzato.
IL PRESIDENTE
ACQUATI PAOLO
________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ABBADESSA MARIA TERESA
____________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 
Del presente atto viene iniziata oggi ___________la pubblicazione all’Albo Comunale per quindici giorni consecutivi.
[ ]
Con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 127 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
[ ]
Copia viene inviata alla Prefettura ricorrendo i casi di cui all'art. 135 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 
Inzago, lì ___________
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
__________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che recita:
“art. 6. Determinazione delle aliquote e dell’imposta”, comma 1. “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo.” e comma 2: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali.”
 
Visto la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2 comma 4 “Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.”
 
Dato atto che l’attuale normativa impone ormai agli enti locali di reperire autonomamente quanto necessario al proprio bilancio per garantire la continuità dei servizi in atto;
 
Preso atto che le rendite catastali degli immobili che insistono su tutto il territorio comunale, paragonate a quelle dei Comuni limitrofi, risultano sottostimate;
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto “determinazione aliquote ICI anno 2004”;
 
Preso atto che con delibera di G.C. n. 94 del 27.07.2004 “direttive per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005” si specifica che l’amministrazione ritiene di non modificare le aliquote ICI in vigore nel 2004 a eccezione dell’aliquota per gli immobili non abitati da oltre due anni, attualmente al 9 per mille, che verrebbe abbassata al 7 per mille, in quanto il comune di Inzago non rientra nell’elenco aggiornato dei comuni ad alta tensione abitativa del CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) di cui alla Legge n. 431/1998, art, 8;
 
Ritenuto, quindi, per l’anno 2005 di fissare le stesse aliquote del 2004, tranne che per le abitazioni sfitte prevedendo:
 
·        Aliquota ordinaria                                7 per mille
·        Aliquota per l’abitazione principale
e annesse pertinenze                                                      6 per mille
·        Aliquota per le abitazioni affittate,
ai sensi della Legge 431/98                                               6 per mille
·        Aliquota per le abitazioni sfitte
da oltre due anni                                                         7 per mille
·        Aree edificabili                                           7 per mille
·        Terreni agricoli                                               7 per mille
 
Ritenuto, altresì di non variare l’importo della detrazione a favore dell’abitazione principale, stabilita per il 2004, in € 129,00;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Acquisito i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
 

DELIBERA

 
Per tutti i motivi espressi in narrativa e qui dati per integralmente riportati;
 
di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
 
·        Aliquota ordinaria                                7 per mille
·        Aliquota per l’abitazione principale
e annesse pertinenze                                                      6 per mille
·        Aliquota per le abitazioni affittate,
ai sensi della Legge 431/98                                               6 per mille
·        Aliquota per le abitazioni sfitte
da oltre due anni                                                         7 per mille
·        Aree edificabili                                           7 per mille
·        Terreni agricoli                                               7 per mille
 
Di determinare per l’anno 2005 in € 129,00 l’importo della detrazione a favore dell’abitazione principale;
 
Di allegare i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
 
Quindi a seguito di separata votazione espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.