N..45 del 13/02/2006

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Visto l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella Legge 24 ottobre 1996, n. 556 che consente l’adozione di una aliquota ridotta per i casi specifici indicati nella norma stessa;

 

Visti gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 504/92, nella vigente formulazione a seguito delle varie modifiche succedutesi, i quali consentono l’adozione di aliquote differenziate per i casi in essi indicati;

 

         Visto l’art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede la possibilità di applicare aliquote differenziate per gli immobili locati a titolo di abitazioni principali in base ad accordi definiti di cui al comma 3 dello stesso articolo della Legge 431/98;

        

         Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, all’art. 53, comma 16, è stato stabilito che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione dei bilancio di previsione, a valere comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso;

 

         Vista la Legge Finanziaria per l’anno 2006 con la quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 al 31/03/2006;

 

         Esaminata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente, dalla quale emerge l’utilità e/o la necessità di deliberare la variazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione revisionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2006;

 

Considerato, in relazione alle esigenze di bilancio e nel rispetto del dettato normativo suddetto, di aumentare fino alla misura del 7‰  (sette per mille) l’aliquota per l’anno 2005 e di prevedere le seguenti casi aliquote differenziate, sempre per l’anno 2005:

a)   6,5‰ (sei virgola cinque per mille)

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (art. 4 D.L. 437/96);

b) 7‰  (sette per mille)

per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati)

c) 4‰ (quattro per mille)

per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4 L. 431/98);

d) 7‰ (sette per mille) 

per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, L. 431/98);

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale del 31/03/2003 ad oggetto Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”, la quale – con l’istituzione dell’art. 5 bis - demanda alla Giunta Comunale la fissazione di un’ulteriore aumento della detrazione per abitazione principale nella misura massima del 50% per i seguenti soggetti:

a)     contribuenti con minori in affido ai sensi della Legge n. 184 del 4 maggio 1983;

b)     contribuenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

c)     contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

d)     contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. competente, convivente (non ricoverato in istituti o strutture di ricovero);

 

Rilevata l’opportunità di mantenere di nel limite di legge di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.504/92 e di applicare l’aumento massimo previsto dal regolamento limitatamente a tali particolari soggetti;

 

Ravvisato che l’aumento dell’aliquota rispetto al limite minimo di legge è causato dalla necessità di dare copertura finanziaria ai maggiori costi dei servizi comunali a cui non corrispondono gli aumenti dei contributi erariali per l’anno 2006 e che senza tale incremento non potrebbero essere garantiti gli equilibri del bilancio di previsione 2006;

 

         Vista il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48, circa la competenza del presente atto;

 

         Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

         Visto il D.Lgs. 267/2000 per la parte relativa all’ordinamento contabile ed il vigente regolamento comunale di contabilità dell’ente;

 

Visto il parere di regolarità tecnica della proposta del preposto responsabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi palesemente espressi;

 

 

DELIBERA

 

 

1.         di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del 7‰  (sette per mille) l’aliquota per l’anno 2006 e di prevedere le seguenti aliquote differenziate, sempre per l’anno 2005:

a)   6,5‰ (sei virgola cinque per mille)

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (art. 4 D.L. 437/96);

b) 7‰  (sette per mille)

per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati)

c) 4‰ (quattro per mille)

per gli alloggi locati a titolo di abitazione principale in base a contratti di locazione definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (art. 2, comma 4 L. 431/98);

d) 7‰ (sette per mille)

per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, L. 431/98);

 

2.               Di mantenere nel limite di legge di € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.504/92;

 

3.               Di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del 50% (cinquanta per cento) la detrazione per abitazione principale per l’anno 2006 portandola da € 103,29 (centotre virgola ventinove) a € 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro), limitatamente ai seguenti soggetti passivi:

a)     contribuenti con minori in affido ai sensi della Legge n. 184 del 4 maggio 1983;

b)     contribuenti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

c)     contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

d)     contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto non autosufficiente, con certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. competente, convivente (non ricoverato in istituti o strutture di ricovero);

 

2.         di dichiarare che il presente atto è motivato dalla necessità di dare copertura finanziaria ai maggiori costi dei servizi comunali a cui non corrispondono gli aumenti dei contributi erariali per l’anno 2006, e che senza tale incremento non potrebbero essere garantiti gli equilibri del bilancio di previsione 2006;

 

3.         di trasmettere al Ministero competente ai fini della pubblicazione la presente deliberazione, come stabilito dalla circolare n. 3/DPF del 16/04/2003, demandando al responsabile dell’imposta le determinazioni necessarie per la pubblicazione;

 

4.         di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, mediante separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.