Dall'acconto 2008, con il Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, il Consiglio dei Ministri ha abolito l’I.C.I. sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.
• 5 per mille del valore catastale per gli immobili costituenti abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 ( ville), A9 (castelli e palazzi storici);
• 9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998, o presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;
• 5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
• 7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.
1. Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
2. Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell’ALER regolarmente assegnate a canone sociale
3. Euro 258,23 maggior detrazione a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
a condizione che:
Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.
Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.
B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l’anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.
C Contribuenti affidatari di minori.
La fruizione del diritto alla maggiore detrazione avrà luogo su presentazione di apposita istanza degli aventi diritto, da effettuarsi entro e non oltre il 16/12/2008.
In caso di disabili intellettivi o mentali l’istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.