Dall'acconto 2008, con il Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, il Consiglio dei Ministri ha abolito l’I.C.I. sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Aliquote

• 5 per mille del valore catastale per gli immobili costituenti abitazione principale appartenenti alle categorie  catastali  A1 (abitazioni di lusso),  A8 ( ville),  A9 (castelli e palazzi storici);

9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998, o presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.


Detrazioni per abitazione principale cat. A/1 – A/8 – A/9

1. Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

2. Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell’ALER regolarmente assegnate a canone sociale

3. Euro 258,23 maggior detrazione a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a condizione che:

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.
Alla determinazione del reddito complessivo familiare concorrono i redditi prodotti dai singoli che risultino componenti la famiglia per un periodo pari o superiore a sei mesi.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l’anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

La fruizione del diritto alla maggiore detrazione avrà luogo su presentazione di apposita istanza degli aventi diritto, da effettuarsi entro e non oltre il 16/12/2008.
In caso di disabili intellettivi o mentali l’istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.