COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Aliquote

Per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2006 e di Giunta Comunale n. 308 del 22.12.2006, ha stabilito le seguenti aliquote:

• 5 per mille del valore catastale per immobili:

 9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge n.431/1998, o presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone esidenti;

5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

Detrazioni

Per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2006, ha deliberato:

1. di stabilire in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;

2. di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A  Pensionati; 
    Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
    Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
    Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l’impiego;
    Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l’anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

3. di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.
In caso di disabili intellettivi o mentali l’istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

4. di stabilire in Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell’ALER regolarmente assegnate a canone sociale.