COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2006 e di Giunta Comunale n. 308 del 22.12.2006, ha stabilito le seguenti aliquote:
• 5 per mille del valore catastale per immobili:
• 9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge n.431/1998, o presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone esidenti;
• 5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
• 7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.
Per l’anno 2007 l’Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2006, ha deliberato:
1. di stabilire in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;
2. di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
A Pensionati;
Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l’impiego;
Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;
a condizione che:
Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.
B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l’anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.
C Contribuenti affidatari di minori.
3. di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.
In caso di disabili intellettivi o mentali l’istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.
4. di stabilire in Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell’ALER regolarmente assegnate a canone sociale.