DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 09.03.2006

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista l’allegata relazione del Settore Tributi con la quale si propone l’articolazione delle aliquote e delle detrazioni I.C.I. per l’anno 2006;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visto il D.Lgs.504/1992 e successive integrazioni e modifiche;
- visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;

DELIBERA

1. Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l’anno 2006:

- aliquota del 5 per mille del valore catastale per immobili:
a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
d) locati all’Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

- aliquota del 9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

- aliquota del 5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

-
aliquota del 7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

2. Di stabilire per l’anno 2006 in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto ai punti seguenti;

3. Di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
A Pensionati;
Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l’impiego;
Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;

a condizione che:

a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2005 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico
e
a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull’immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per tipologia.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle eventuali pertinenze.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.

B Portatori di handicap in possesso di attestato di invalidità o anziani non autosufficienti con certificazione medica, o contribuenti conviventi con portatori di handicap con attestato di invalidità o con anziani non autosufficienti con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l’anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.

C Contribuenti affidatari di minori.

4. Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.
In caso di disabili intellettivi o mentali l’istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.

5. Di stabilire in Euro 154,94 la detrazione per le abitazioni dell’ALER regolarmente assegnate a canone sociale.

6. Di stabilire che le disposizioni contenute nelle deliberazioni di C.C. n.72 del 15.12.2000, di G.C.n.581 del 14.11.2000, di C.C.n.75 del 20.12.2001, di C.C.n.79 del 19.12.2002 e di C.C.n.78 del 19.12.2003 in materia di maggior detrazione I.C.I. si interpretano nel senso che lo stato di convivenza con portatori di handicap o anziani non autosufficienti deve risultare da certificazione anagrafica.

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 21.03.2006 

OGGETTO: ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l’allegata relazione del Settore Tributi con la quale si propone l’articolazione delle aliquote  I.C.I. per l’anno 2006; 
-  accoltene le motivazioni e conclusioni;
-  visto il D.Lgs.504/1992 e successive integrazioni e modifiche;
- visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l’anno 2006:

-  
aliquota del 5 per mille del valore catastale per immobili:
a)  costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
d) locati all’Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

-
aliquota del 9 per mille del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

- aliquota del 5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;

-  aliquota del 7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.