ALIQUOTE
Per l'anno 2005 l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 372 del 23.11.2004, ha stabilito le seguenti aliquote:
- 5 per mille del valore catastale per immobili:
a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
-9 per mille del valore catastale per alloggi:
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti.
-5,5 per mille del valore catastale per immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado ivi residenti, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo.
- 7 per mille del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.
DETRAZIONI
Per l'anno 2005 l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2004, ha deliberato:
1. Di stabilire in Euro 118,79 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al punto 2;
2. Di stabilire la detrazione in Euro 258,23 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:
A Pensionati;
Lavoratori dipendenti o con reddito da collaborazione coordinata e continuativa;
Lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
Disoccupati disponibili al lavoro iscritti al Centro per l'impiego;
Lavoratori con reddito da lavoro autonomo occasionale;
a condizione che
a 1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2004 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superi Euro 16.526,62 elevato di Euro 929,62 per ogni familiare a carico e
a 2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze accessorie (box, cantina, posto auto, soffitta) utilizzate direttamente, limitatamente ad un solo immobile per tipologia.
Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale e delle eventuali pertinenze.
Il reddito da lavoro autonomo occasionale è considerato al lordo di eventuali deduzioni e spese di produzione.
B Contribuenti conviventi con un portatore di handicap con attestato di invalidità o con un anziano non autosufficiente con certificazione medica. Lo stato di convivenza, per l'anno in questione, deve risultare dalla certificazione anagrafica.
C Contribuenti affidatari di minori.
3. Di stabilire che la maggiore detrazione compete esclusivamente in presenza dei requisiti sopra indicati e di apposita istanza, da presentarsi entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo.
In caso di disabili intellettivi o mentali l'istanza è sostituita dalla presentazione di certificazione medica.