Delibera di C.C. n. 19 del 29/03/2007
D E L I B E R A
1) Di determinare l’aliquota ICI per l’anno 2007 così di seguito diversificata:
- aliquota ordinaria e altre pertinenze 6,0 per mille;
- aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 5.7 per mille;
- aliquota alloggi locati
(canoni di affitto ai sensi dell’art.2, comma 3 L.431/98); 4,0 per mille;
- aliquota alloggi non locati 9,0 per mille;
- aliquota agevolata per i nuclei familiari ove
siano presenti soggetti diversamente abili e/o
invalidi con attestato di invalidità pari al 100% 4,00 per mille;
con un limite di reddito annuo lordo pari ad € 50.000
per l’intero nucleo familiare.
2) di estendere la detrazione di Euro 103,29 alle seguenti categorie:
- alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto Nazionale di Lavoro per la Categoria e richiamate dall’art. 659 del codice di procedura civile;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
- alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 La dichirazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, in qualunque momento presentata, ha validità a partire dal 1 gennaio dell’anno 2007;
3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale relativa all’imposta comunale per l’anno 2007 ad Euro 154,94 qualora ricorrano congiuntamente le quattro sotto indicate condizioni:
- appartenenza ad una delle seguenti categorie:
-persone diversamente abili con attestato di invalidità inferiore al 100%;
-titolari di pensione ;
-lavoratori in cassa integrazione, in mobilita’, disoccupati;
-nuclei familiari monoreddito;
-contribuenti iscritti nell’albo degli indigenti.
- reddito dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 2006 non superiore a:
-euro 10.000,00 per un nucleo familiare composto da una persona;
-euro 14.000,00 per un nucleo familiare composto da due persone piu’ euro 2.500,00 per ogni altro familiare a carico;
- di essere proprietario di una unita’ abitativa classificata in:
-A2 limitatamente alle classi 1 e 2
-A3, A4, A5, A6
-A7 limitatamente alle classi 1 e 2
- non titolarita’ di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale con esclusione del box pertinente all’abitazione principale.
Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovrà presentare entro il 17/12/2007 una dichirazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà corredata dalla documentazione che comprovi l’effettivo diritto;
Tale richiesta sarà esaminata entro il 31/12/2007 da un’apposita commissione tecnica per il controllo dell’ idoneità della documentazione presentata;
4) di concedere un’aliquota agevolata pari al 4 per mille solo per l’abitazione principale e la relativa pertinenza con un limite di reddito complessivo dell’intero nucleo familiare che non superi 50.000,00 euro lordi annui, per i nuclei familiari nei quali sia presente un’invalido e/o una persona diversamente abile, con attestato di invalidità pari al 100%.
Il contribuente per poter usufruire dell’aliquota agevolata pari al 4 per mille dovrà presentare entro il 17 dicembre 2007 una dichirazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà corredata dalla documentazione che comprovi l’effettivo diritto o nel caso in cui la stessa richiesta sia stata presentata per l’anno d’imposta 2006, il solo reddito dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 2006;
Tale richiesta sarà esaminata entro il 31/12/2007 da un’apposita commissione tecnica per il controllo dell’ idoneità della documentazione presentata;
5) Di ridurre l’imposta del 30% del suo ammontare a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell’art. 8 commi 3-4 del D.Lgs. 504/92 e successive integrazioni e modificazioni.
6) Di pubblicare la seguente deliberazione sulla G.U. ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 comma 4 del decreto legislativo 446/97, ad avvenuta esecutività della deliberazione in oggetto.