N° 156 in data 25.11.2004 -

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione aliquote e detrazione per abitazione principale per l’anno 2005.

 Il Sindaco, dott. Massimo Garavaglia, propone alla Giunta Comunale la seguente deliberazione, adducendo le motivazioni di seguito riportate:

 
Visto il Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
 
Visto l’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille né superiore al sette per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
 
Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, il quale così espressamente dispone:
"1. (...)
 2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.      
 3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29 (pari a lire 200.000), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23 (pari a lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
 4. (...).";
 
Visto l’art. 2, comma 4, della citata Legge n. 431/98 che dà la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della medesima Legge, c.d. “CONTRATTI TIPO”, e più sfavorevoli per coloro che mantengono gli alloggi sfitti;
 
Esaminata la relazione predisposta dall’Area Finanziaria e verificato il gettito dell'anno 2004, con riferimento alla proiezione effettuata sui dati acquisiti per la riscossione delle imposte in base all'introito della prima rata;
 
Ritenuto necessario, in considerazione di quanto suesposto e dei dati emergenti in sede di formazione del bilancio di previsione 2005, stabilire le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nella seguente misura:
 
-  Aliquota ordinaria                                                                                                                                  4 per mille
-  Abitazione principale                                                                                                                            4 per mille
-  Altri fabbricati diversi dalle abitazioni                                                                                                5 per mille
-  Abitazione locata previa comunicazione degli estremi del contratto di locazione                   4 per mille
-  Abitazione non locata                                                                                                                           7 per mille
-  Altri immobili non locati                                                                                                                       7 per mille
-  Abitazione principale del soggetto passivo in situazione di particolare disagio sociale
    e di “portatori di handicap”                                                                                                            Aliquota ridotta al 2 per mille
 
 
Ritenuto comunque opportuno di avvalersi anche per l’esercizio 2005 della facoltà concessa dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (così come modificato dall'articolo 3 comma 55 della legge 662/1996), fissando in tal modo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 105,00;
 
Visto l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 come modificato dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 506, che testualmente recita:  “Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale dei Regolamenti sulle Entrate Tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi;
 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che dispone espressamente: <<le predette deliberazioni sono rese note sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, mentre sulla Gazzetta Ufficiale vengono fornite notizie dell’avvenuta adozione delle aliquote ICI. Pertanto i Comuni dovranno trasmettere al predetto Dipartimento la richiesta di pubblicazione corredata dalla delibera di approvazione delle aliquote ICI, esclusivamente a mezzo posta elettronica (…)>>;
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
Visto l’art. 48 commi 1 e 3 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione e ritenutala degna di approvazione;
 
Attesa la necessità di procedere all'approvazione di quanto sopra descritto;
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,
 D E L I B E R A
 1.      Di determinare e fissare, per l'anno 2005, l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) nelle seguenti misure:
 
-  Aliquota ordinaria                                                                                                                                  4 per mille
-  Abitazione principale                                                                                                                            4 per mille
-  Altri fabbricati diversi dalle abitazioni                                                                                                5 per mille
-  Abitazione locata previa comunicazione degli estremi del contratto di locazione                   4 per mille
-  Abitazione non locata                                                                                                                           7 per mille
-  Altri immobili non locati                                                                                                                       7 per mille
-  Abitazione principale del soggetto passivo in situazione di particolare disagio sociale
    e di “portatori di handicap”                                                                                                            Aliquota ridotta al 2 per mille
  
2.      Di determinare e fissare nell’importo di Euro 105,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
 
3.      Di provvedere alla pubblicazione nel modo seguente:
a)      per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/97, come modificato dal Decreto Legislativo n. 506 del 30.12.1999;
b)      mediante trasmissione della richiesta corredata dalla delibera di approvazione dell’aliquota al Dipartimento delle Politiche Fiscali esclusivamente a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF;
 
4.      Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti unanimi espressi nei modi di legge.