STRALCIO DELIBERA C.C. N. 11 DEL 04/03/2009
- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2009-
DELIBERA
1°) Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.
2°) Di stabilire per l’anno 2009, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:
- aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;
- esclusione per:
- abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2); ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9;
- immobili equiparati all’abitazione principale ( ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento) e precisamente:
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;
- aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);
- aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 (tre virgola cinque) per mille;
b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;
Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
3°) Di mantenere in conferma, le seguenti detrazioni:
- Detrazione di €. 103,29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4°) Detrazione di €. 154,94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.
5°) Di dare atto che il minor gettito previsto dall’esclusione dal pagamento dell’ici per l’abitazione principale sarà rimborsato con oneri a carico dello stato come individuato dall’art.1 comma 4 e seguenti del D.Lg 93/2008 convertito in legge n. 126/2008.
6°) Di confermare per l’anno 2009, l’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti dell’applicazione dell’imposta, così come determinati per l’anno 2008 con la deliberazione di C.C. n. 8 del 03/03/2008.
7°) Di prendere atto che si intendono conformate le norme estensive alla disciplina del regolamento comunale approvate con la delibera di C.C. n. 18/2007 per l’ applicazione del nuovo sistema del procedimento impositivo dei tributi locali di cui alla legge 296 commi da 161 a 171 dell’art. 1.