STRALCIO DELIBERA C.C. N. 8 DEL 3/3/2008 “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2008”

 

 

DELIBERA

 

Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.

Di stabilire per l’anno 2008, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:

-             aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;

-             aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);

-             sono equiparate all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:

-             abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);

-             abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;

-             aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)          al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 (tre virgola cinque) per mille;

b)         alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;

Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Di mantenere in conferma, le seguenti detrazioni:

-             Detrazione di €. 103.29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

-             Detrazione di €. 154.94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.

Di dare atto che in applicazione dell’art. 1 comma 5° e 7° della legge 24/12/2007 n. 244, le cui previsioni normative sono state riportate nell’approvata premessa, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene applicata un’ulteriore detrazione nell’importo pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore ai 200 euro. Il minor gettito previsto sarà rimborsato con oneri a carico dello stato come individuato dell’art. 1 comma 7° della citata legge.

Di stabilire per l’anno 2008, l’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti dell’applicazione dell’imposta, nei termini e nei valori come riportati nell’allegato. I valori riportati nella tabella tengono conto delle destinazioni urbanistiche e degli indici di edificabilità e dei parametri delle N.T.A per la disciplina della variante al PRG adottata con atto di C.C. n. 45 del 2004 ed approvata definitivamente con altro atto di C.C. n. 54 del 07/07/2006, con le ipotesi di minor rilievo economico per le aree soggette a strumento urbanistico attuativo;

Di prendere atto che si intendono conformate le norme estensive alla disciplina del regolamento comunale approvate con la delibera di C.C. n. 18/2007 per l’applicazione del nuovo sistema del procedimento impositivo dei tributi locali di cui alla legge 296 commi da 161 a 171 dell’ art.1.