IL CONSIGLIO COMUNALE
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1° - Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.
2° - Di stabilire per l’anno 2007, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:
aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;
aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);
sono equiparate all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;
aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 ( tre virgola cinque) per mille;
b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;
Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
3° - Di mantenere in conferma, le seguenti detrazioni:
- Detrazione di €. 103,29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Detrazione di €. 154,94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.
4° - Di confermare per l’anno 2007, l’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti imponibili dell’imposta, così come già determinati per l’anno 2005 e 2006, con la deliberazione della G.C. n. 119 del 24 maggio 2005.
5° - Di prendere atto e di conformare l’attività dell’Ente ai fini della gestione ed applicazione del tributo, delle seguenti nuove norme legislative, in estensione alle norme regolamentari vigenti:
Legge 27/12/2006, n. 296 – finanziaria 2007 –
- art. 1 – commi 161, 162 e 164 sui termini degli accertamenti in rettifica e d’ufficio e rimborso delle somme versate e non dovute, da effettuarsi entro il 31 dicembre dal quinto anno successivo in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati;
- art. 1 – comma 163 – sui termini della riscossione coattiva da attuarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- art. 1 – comma 165 – sulla misura annua degli interessi determinata nei limiti di tre punti percentuali in più al tasso di interesse legale (art. 13 Legge 133/99), come previsto da altre norme regolamentari.
- art. 1 – comma 168 – sulla misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi (art. 6 D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito nella legge 27/07/1994, n. 473 €. 2.07 )
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 in Legge n. 248/2006
- art. 37 – comma 55 – sulla possibilità di versamento dell’I.C.I. con l’utilizzo delle modalità previste dal Capo terzo del D. Lgs.vo 9/7/1997, n. 241, con la liquidazione dell’imposta in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi (Mod. F24);