IL CONSIGLIO COMUNALE

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DELIBERA

 

1° -  Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.

2° - Di stabilire per l’anno 2007, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le  detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:

            aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;

            aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);

            sono equiparate all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:

            abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);

         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;

            aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)          al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 ( tre virgola cinque) per mille;

b)         alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;

Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3° - Di mantenere in conferma, le seguenti detrazioni:

-  Detrazione di €. 103,29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

      - Detrazione di €. 154,94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o   sociale.

4° - Di confermare per l’anno 2007, l’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti imponibili dell’imposta, così come già determinati per l’anno 2005 e 2006, con la deliberazione della G.C. n. 119 del 24 maggio 2005.

5° -  Di prendere atto e di conformare l’attività dell’Ente ai fini della gestione ed applicazione del tributo, delle seguenti nuove norme legislative, in estensione alle norme regolamentari vigenti:

         Legge 27/12/2006, n. 296 – finanziaria 2007 –

-           art. 1 – commi 161, 162 e 164 sui termini degli accertamenti in rettifica e d’ufficio e rimborso delle somme versate e non dovute, da effettuarsi entro il 31 dicembre dal quinto anno successivo in cui la dichiarazione o il versamento sono stati effettuati;

-           art. 1 – comma 163 – sui termini della riscossione coattiva da attuarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

-           art. 1 – comma 165 – sulla misura annua degli interessi determinata nei limiti di tre punti percentuali in più al tasso di interesse legale (art. 13 Legge 133/99), come previsto da altre norme regolamentari.

-           art. 1 – comma 168 – sulla misura degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi (art. 6 D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito nella legge 27/07/1994, n. 473   €. 2.07 )

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 in Legge n. 248/2006

-        art. 37 – comma 55 – sulla possibilità di versamento dell’I.C.I. con l’utilizzo delle modalità  previste dal Capo terzo del D. Lgs.vo 9/7/1997, n. 241, con la liquidazione dell’imposta in sede di dichiarazione ai fini dell’imposta sui redditi (Mod. F24);