DELIBERA
1°) Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.
2°) Di stabilire per l’anno 2006, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:
- aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;
- aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);
- sono equiparate all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:
a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;
- aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 ( tre virgola cinque) per mille;
b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;
Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).
3°) Di mantenere in conferma di quanto già stabilito per gli anni 2004 e 2005 con la delibera di G.C. n. 56 del 09/03/2004 e n. 57 del 14.3.2005 e confermata dal C.C. con atti n. 25 del 31/03/2004 e n. 35 del 4/05/2005, le seguenti detrazioni:
- Detrazione di €. 103,29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4°) Detrazione di €. 154,94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.
5°) Di confermare per l’anno 2006, l’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti imponibili dell’imposta, così come già determinati per l’anno 2005, con la deliberazione propria n. 119 del 24 maggio 2005.