LA GIUNTA COMUNALE

                                                                           DELIBERA

1°)     Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta.

2°)     Di stabilire per l’anno 2005, e per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’I.C.I., come segue:

-         aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille;

-         aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze nella misura di una sola per tipologia catastale (C6 - garage o posto auto, e/o C2);

-         sono equiparate all’abitazione principale (ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale) ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:

a)      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado);

b)      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;

-         aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)       al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 ( tre virgola cinque) per mille;

b)       alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4,5 (quattro virgola cinque) per mille;

Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (art. 1 – 5° comma – Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

3°)     Di mantenere in conferma di quanto già stabilito per l’anno 2004 con la delibera di G.C. n. 56 del 09/03/2004 e confermata dal C.C. con atto n. 25 del 31/03/2004, le seguenti detrazioni:

-         Detrazione di €. 103,29= annue e/o rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la detrazione è applicabile alle pertinenze per la sola quota che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4°)     Detrazione di €. 154,94= annue per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale.