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COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Provincia di Milano
SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
20010 Piazza IV Novembre, 7 - Tel. 0331.401564 int. 6 – Fax 0331.403837 www.sangiorgiosl.org e-mail: tributi@sangiorgiosl.org __________________________________________________________________ |
Come noto, il Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha stabilito l’ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL’I.C.I. DELLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO.
Inoltre, sono escluse le unità immobiliari che il Regolamento Comunale assimila all’abitazione principale:
§ abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità non risulti locata e previa presentazione di apposita comunicazione;
§ abitazione principale costituita da più unità immobiliari accatastate singolarmente a condizione che sia stata presentata richiesta di variazione all’Agenzia del Territorio;
§ le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/96.
Le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze non sono escluse dal versamento dell’imposta: ad esse deve essere applicata l’aliquota del 5,5 per mille ed è riconosciuta una detrazione di imposta di € 120,00, se si tratta di abitazione principale del soggetto passivo.
Il Consiglio Comunale, ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ha deliberato e confermato per l’anno 2011 le stesse aliquote I.C.I. in vigore nell’anno 2010, così suddivise:
a) Aliquota 5,5 per mille : unità immobiliare adibita ad abitazione principale e altre unità immobiliari ;
b) Aliquota 4 per mille: unità immobiliari per le quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota è applicata per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (previa presentazione di apposita comunicazione);
c) Imposta ridotta del 50%: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità e l’inabitabilità vengono accertate dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, oppure da parte del contribuente, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarante il possesso della perizia sopra citata.
d) Aree Fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità , alla destinazione d’uso consentita ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con analoghe caratteristiche. Si riporta la tabella dei valori minimi di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 27.04.2011 ai fini dell’attività di controllo dell’Ufficio Tributi:
Destinazioni urbanistiche |
EURO/mq | |
BR |
nucleo di interesse storico ambientale |
Vedi punto a |
BR - PR1 |
nucleo di interesse storico ambientale comparto PR1 |
190,62 |
BR - PR2 |
nucleo di interesse storico ambientale comparto PR2 |
257,48 |
Ba |
Zona residenziale di salvaguardia morfologica ambientale |
190,84 |
Bb |
Zona residenziale consolidata semisatura |
151,46 |
Bc |
Zona residenziale edificata in esecuzione di piani attuativi |
Vedi punto a |
C |
Zona di riorganizzazione e sviluppo residenziale |
89,06 |
B/d1 |
Zona per attività produttive consolidate |
109,05 |
B/d2 |
Zona per attività produttive da delocalizzare |
Vedi punto b |
D |
Zona di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive |
90,88 |
G2 |
aree per attrezzature pubbliche ricadenti in ambiti di perequazione urbanistica |
30,29 |
S1-1 |
Zona speciale di riorganizzazione funzionale |
141,11 |
S1-2 |
Zona speciale di riorganizzazione funzionale |
197,43 |
S1-3 |
Zona speciale di riorganizzazione funzionale |
157,44 |
S2 |
Zona speciale per attrezzature sportive private aperte al pubblico |
48,47 |
a) Per le zone BR e Bc, il valore dell'area nuda dopo la demolizione dei fabbricati esistenti sarà determinato moltiplicando il volume ricostruibile per il valore di Euro/mq. 111.32;
b) per le zone B/d2 trattandosi di zone in cui non esistono lotti liberi, ed in cui esistono insediamenti produttivi di cui il PRG vigente prevede la delocalizzazione, data l'insalubrità delle lavorazioni in esse in atto, la determinazione del valore delle aree verrà effettuata nel momento in cui si provvederà alla ristrutturazione urbanistica prevista dal terzo comma dell'art. 20.3 delle vigenti N.T.A, sulla base dei valori già indicati per le zone B/d1 e di quanto già espresso al precedente punto a.
Inoltre, con deliberazione n. 9 del 07/03/2009, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica al Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili prevedendo l’assimilazione ai fini della DETRAZIONE (non dell’esclusione) delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) purchè sussistano le seguenti condizioni:
Ø il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
Ø in caso di contitolarità , l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari;
Ø venga presentata, entro il 31/12 del primo anno di cessione in uso gratuito, la comunicazione appositamente predisposta dall’Ufficio Tributi.
Sussistendo le condizioni indicate, il contribuente proprietario di abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado potrà quindi applicare la detrazione di € 120,00, rapportandola al periodo ed alla quota di possesso.
Il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili può essere effettuato in due rate:
• L’importo della prima rata, da versare entro il 16 giugno 2011, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta per l'anno;
• L’importo della seconda rata, da versare il 16 dicembre 2011, dovrà essere pari al saldo dell’imposta dovuta.
E’ inoltre possibile versare l’I.C.I. complessivamente dovuta per l’anno 2011 in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:
Ø versamento su conto corrente postale N.52277175 intestato a Comune di San Giorgio su Legnano - I.C.I. Servizio Tesoreria– Piazza IV Novembre, 7 – 20010 San Giorgio su Legnano;
Ø l’imposta I.C.I. può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l’utilizzo del MOD. F24 (legge 248/2006 conversione Decreto Bersani), utilizzando il codice del Comune di San Giorgio Su Legnano H884.
I BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO SONO DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE E PRESSO L’UFFICIO POSTALE.
Si informa che permane in capo al contribuente l’obbligo di presentazione della Dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2009 solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non è applicabile la disciplina del Modello Unico Informatico (art. 3 bis D. Lgs. N. 463/97). Tale Dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione dei redditi 2010 .San Giorgio su Legnano, 11 maggio 2011 Il Responsabile del Settore Finanze e ContabilitÃ
O. Sozzi