COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Provincia di Milano

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  I.C.I. 2009

 

Come noto, a  decorrere dall’anno 2009  SONO ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELL’I.C.I. LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO.

Sono inoltre escluse le unità immobiliari che il Regolamento Comunale assimila all’abitazione principale:

 

§         abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità non risulti locata e previa presentazione di  apposita comunicazione;

§         abitazione principale costituita da più unità immobiliari accatastate singolarmente a condizione che sia stata presentata richiesta di variazione all’Agenzia del Territorio;

§          le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della Legge 662/96.

Le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9  e le  relative pertinenze non sono escluse dal versamento dell’imposta: ad esse deve essere applicata l’aliquota  del 5,5 per mille ed è riconosciuta una detrazione di imposta di € 120,00.

ALIQUOTE

Il Consiglio Comunale, ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili,  ha deliberato e confermato per l’anno 2009 le stesse aliquote I.C.I. in vigore nell’anno 2008, così suddivise:

a)     Aliquota 5,5 per mille : unità immobiliare adibita ad abitazione principale  e altre unità immobiliari ;

b)    Aliquota 4 per mille: unità immobiliari per le quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzazione dei sottotetti. Tale aliquota è applicata per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori (previa presentazione di  apposita comunicazione);

c)     Imposta ridotta del 50%: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria  o straordinaria. L’inagibilità e l’inabitabilità  vengono accertate dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, oppure da parte del contribuente, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiarante il possesso della perizia sopra citata.

d)    Aree Fabbricabili: la base imponibile si determina dal prezzo commerciale al primo gennaio di ogni anno di imposizione con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato, per la vendita di aree aventi caratteristiche similari.

Si riporta la tabella dei valori minimi di riferimento stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 06.05.2009 ai fini dell’attività di controllo dell’Ufficio Tributi:

 

Destinazioni urbanistiche

EURO/mq

BR

nucleo di interesse storico ambientale

Vedi punto a

BR - PR1

nucleo di interesse storico ambientale comparto PR1

190,62

BR - PR2

nucleo di interesse storico ambientale comparto PR2

257,48

Ba

Zona residenziale di salvaguardia morfologica ambientale

190,84

Bb

Zona residenziale consolidata semisatura

151,46

Bc

Zona residenziale edificata in esecuzione di piani attuativi

Vedi punto a

C

Zona di riorganizzazione e sviluppo residenziale

89,06

B/d1

Zona per attività produttive consolidate

109,05

B/d2

Zona per attività produttive da delocalizzare

Vedi punto b

D

Zona di riorganizzazione e sviluppo per attività produttive

90,88

G2

aree per attrezzature pubbliche ricadenti in ambiti di perequazione urbanistica

30,29

S1-1

Zona speciale di riorganizzazione funzionale

141,11

S1-2

Zona speciale di riorganizzazione funzionale

197,43

S1-3

Zona speciale di riorganizzazione funzionale

157,44

S2

Zona speciale per attrezzature sportive private aperte al pubblico

48,47

a)     Per le zone BR e Bc, il valore dell'area nuda dopo la demolizione dei fabbricati esistenti sarà determinato moltiplicando il volume ricostruibile per il valore di Euro/mq. 111.32;

b)    per le zone B/d2 trattandosi di zone in cui non esistono lotti liberi, ed in cui esistono insediamenti produttivi  di cui il PRG vigente prevede la delocalizzazione, data l'insalubrità delle lavorazioni in esse in atto, la determinazione del valore delle aree verrà effettuata nel momento in cui si provvederà alla ristrutturazione urbanistica prevista dal terzo comma dell'art. 20.3 delle vigenti N.T.A, sulla base dei valori già indicati per le zone B/d1 e di quanto già espresso al precedente punto a.

DETRAZIONI

Il vigente regolamento prevede le seguenti detrazioni:

Ø      €. 120,00: per abitazione principale di categoria A1, A8, A9 del soggetto passivo;

Ø      €. 171,00: per particolari condizioni economiche del nucleo familiare del soggetto passivo (presentando apposita  comunicazione).

Inoltre, con deliberazione n. 9 del 07/03/2009, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica al Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili prevedendo l’assimilazione ai fini della DETRAZIONE (non dell’esclusione)  delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli)  purchè sussistano le seguenti  condizioni:

Ø      il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

Ø      in caso di contitolarità, l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari;

Ø      venga presentata, entro il 31/12 del primo anno di cessione in uso gratuito, la comunicazione appositamente predisposta dall’Ufficio Tributi.

Sussistendo le condizioni indicate, il contribuente proprietario di abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado potrà quindi applicare la detrazione di € 120,00, rapportandola al periodo ed alla quota di possesso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili può essere effettuato in due rate:

• L’importo della prima rata, da versare entro il 16 giugno 2009, deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta;

• L’importo della seconda rata, da versare il 16 dicembre 2009, dovrà essere pari al saldo dell’imposta dovuta.

E’ inoltre possibile versare l’I.C.I. complessivamente dovuta per l’anno 2009 in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2009.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:

Ø      versamento su conto corrente postale N.52277175 intestato a Comune di San Giorgio su Legnano - I.C.I. Servizio Tesoreria– Piazza IV Novembre, 7 – 20010 San Giorgio su Legnano;

Ø      l’imposta I.C.I. può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l’utilizzo del MOD. F24 (legge 248/2006 conversione Decreto Bersani), utilizzando il codice del Comune di San Giorgio Su Legnano H884.

I BOLLETTINI PER IL VERSAMENTO SONO DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE E PRESSO L’UFFICIO POSTALE.

 

DICHIARAZIONE

Si informa che permane in capo al contribuente l’obbligo di presentazione della Dichiarazione Ici  per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2008 solo nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non è applicabile la disciplina del Modello Unico Informatico (art. 3 bis D. Lgs. N. 463/97). Tale Dichiarazione deve essere presentata  entro il termine  previsto per la presentazione dei redditi 2008 (30 settembre 2009).

San Giorgio su Legnano, 13 maggio 2009                          Il Responsabile del Settore Finanze e  Contabilità

                                                                                                                          O. Sozzi