SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIOServizio Tributi
OGGETTO:
ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLIIMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2006
LA GIUNTA COMUNALE
SU PROPOSTA dell’Assessore competente, Sig. Flaviano Forloni;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 165 del 23/2/1993, con la quale veniva preso atto che a decorrere dall’anno 1993, con l’art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 6, commi 1 e 2, del predetto D.Lgs. n. 504/92, i quali dispongono:
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Al comma 1: "L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4per mille"•
Al comma 2: "L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro";VISTO l’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504 del 1992, i quali testualmente recitano:
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Al comma 2: "Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (€ 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente";
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Al comma 3: "A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000 (€ 103,29) di cui al comma 2 del presente articolo può essere elevato fino a L. 500.000, (€ 258,22) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio";VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera del C.C. n. 5 del 25.1.1999 e le successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 176 del 18.11.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate per l’anno 2005 le aliquote differenziate e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
CONSIDERATO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 al fine di conseguire l’equilibrio della gestione dello stesso, si ritiene opportuno confermare per l’anno 2006 le stesse aliquote dell'anno 2005;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che le deliberazioni per determinare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L. (allegato A alla presente, per costituirne parte integrante);
CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente per l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
D E L I B E R A
1. DI DETERMINARE, per l’anno 2006, le seguenti aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come sotto specificato:
- aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione, cedute in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431;
- aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze;
- aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale e pertinenze), per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;
- aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari adibiti ad abitazione, non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431;
- detrazione di € 191,00 per l’abitazione principale.
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
ALLEGATO " A "
Deliberazione G.C. n 189 del 24/11/2005
OGGETTO:
ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALESUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO
2006
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Melzo, 23/11/2005
IL/LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Laura Beffa)
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ell'articolo 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
Melzo, 23/11/2005
IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Laura Beffa )