LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 5 del D.lgs. 504/92, sostituito dell’art. 3, comma 53 della Legge 662/96 concernente “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che stabilisce al comma 2, che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro”;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.gls. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Richiamato inoltre l’art. 48, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce alla Giunta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze degli altri organi;
Visto l’accordo siglato il 16/11/1999 tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni sindacali dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini;
Visto l’art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 431 del 9/12/1998 che attribuisce a Comuni, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la facoltà di variare le aliquote I.C.I. al di sotto del 4‰ nei confronti dei proprietari che concedono a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi locali, e la facoltà per i Comuni cosiddetti “ad alta tensione abitativa” di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2‰, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
Visto l’art. 7 del vigente Regolamento sull’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 131 del 10/12/1998;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10/11/2003 che fissava per l’anno 2004 le aliquote sotto elencate:
abitazione principale e primo box posseduto |
4,5‰ |
Immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali |
2‰ |
Alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni |
9‰ |
Aree fabbricabili |
6,5‰ |
Terreni agricoli |
6,5‰ |
Altri fabbricati |
7‰ |
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI fissate con deliberazione di G.C n. 154 del 10/11/2003;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI fissate con delibera di G.C n. 154 del 10/11/2003 come sotto specificato:
abitazione principale e primo box posseduto |
4,5‰ |
Immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali |
2‰ |
Alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni |
9‰ |
Aree fabbricabili |
6,5‰ |
Terreni agricoli |
6,5‰ |
Altri fabbricati |
7‰ |
Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.