LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 5 del D.lgs. 504/92, sostituito dell’art. 3, comma 53 della Legge 662/96 concernente “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che stabilisce al comma 2, che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro”;

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.gls. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

Richiamato inoltre l’art. 48, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce alla Giunta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze degli altri organi;

 

Visto l’accordo siglato il 16/11/1999 tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni sindacali dei proprietari e le organizzazioni degli inquilini;

 

Visto l’art. 2, commi 3 e 4 della legge n. 431 del 9/12/1998 che attribuisce a Comuni, nel rispetto degli equilibri di bilancio, la facoltà di variare le aliquote I.C.I. al di sotto del 4‰ nei confronti dei proprietari che concedono a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi locali, e la facoltà per i Comuni cosiddetti “ad alta tensione abitativa” di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2‰, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

 

Visto l’art. 7 del vigente Regolamento sull’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 131 del 10/12/1998;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10/11/2003 che fissava per l’anno 2004 le aliquote sotto elencate:

 

abitazione principale e primo box posseduto

4,5‰

Immobili concessi in locazione  nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali

2‰

Alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni

9‰

Aree fabbricabili

6,5‰

Terreni agricoli

6,5‰

Altri fabbricati

7‰

 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI fissate con deliberazione di  G.C  n. 154 del 10/11/2003;

 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall’art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

Di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI fissate con delibera di G.C n. 154 del 10/11/2003 come sotto specificato:

 

abitazione principale e primo box posseduto

4,5‰

Immobili concessi in locazione  nel rispetto delle condizioni ai fini degli accordi locali

2‰

Alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni

9‰

Aree fabbricabili

6,5‰

Terreni agricoli

6,5‰

Altri fabbricati

7‰

 

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.