Visto il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall’art. 3 comma 53 della L. 662 del 23/12/1996;
Visto l’art. 172 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che elenca tra gli allegati al Bilancio di Previsione la deliberazione di determinazione delle aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
Dato atto che l’aliquota può oscillare dal limite inferiore del 4 per mille al limite superiore del 7 per mille;
Richiamato inoltre il proprio atto deliberativo n. 3 del 09/02/1999, esecutivo, con il quale si approva il Regolamento I.C.I., e sue successive modificazioni;
Richiamata la delibera G.C. n. 151 del 25/11/2003 con la quale si determinavano le aliquote per l’anno 2004;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.267/2000, del Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi, legalmente espressi,
1. Di confermare per l’anno 2005 le aliquote a seconda delle tipologie soggette a tassazione per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) come segue:
TIPOLOGIA |
ALIQUOTA |
Fabbricati adibiti ad abitazione principale |
4,75 per mille |
Altri fabbricati |
5,5 per mille |
Terreni agricoli |
5 per mille |
Aree fabbricabili |
5 per mille |
2. Di stabilire la detrazione per abitazione principale in euro 120,00.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con espressa, separata votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 – Testo Unico Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.