PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 30/03/2011

 

Oggetto: aliquote ICI anno 2011 – conferma

Omissis

 

Di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nelle misure di quelle vigenti  per l’anno 2010 indicate nell’allegato A), quale parte integrante del presente atto;

 

Omissis

ALL. A)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE  ADOTTATA DAL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2011

 

1.        Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nella seguente misura:

-         5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale  e per le unità immobiliari ad essa equiparate e precisamente:

 

a)      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)      gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;

d)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e)      le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali  anche le unità immobiliari inscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in  cui è situata l’abitazione principale;

f)        le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle).

 

-         5,75 per mille per altri immobili e terreni;

 

-         7 per mille per alloggi non locati;

 

-         3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse  storico o architettonico localizzati nei centri storici – realizzazione di autorimesse o posti auto  anche pertinenziali – utilizzo dei sottotetti – nel rispetto delle norme di legge per un massimo di tre anni;

 

2.   di fissare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 129,12;