ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 15 DEL 22/02/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005

 

…OMISSIS…

  1. Di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle stesse misure di quelle deliberate per l’anno 2004;

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 5 DEL 02.02.1999 INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 19 DEL 31.03.1999 ADOTTATA DAL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 1999

…OMISSIS…

  1. Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 1999 nella seguente misura:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

  2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

  3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;

  4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

  5. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari inscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;

  6. le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle).

2. di fissare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 129,12;