ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 15 DEL 22/02/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005
…OMISSIS…
- Di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle stesse misure di quelle deliberate per l’anno 2004;
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 5 DEL 02.02.1999 INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 19 DEL 31.03.1999 ADOTTATA DAL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 1999
…OMISSIS…
- Di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 1999 nella seguente misura:
- 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate e precisamente:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risultino non locate;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale che siano parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari inscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle).
- 5,75 per mille per altri immobili e terreni;
- 7 per mille per alloggi non locati;
- 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici – realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali – utilizzo dei sottotetti – nel rispetto delle norme di legge per un massimo di tre anni;
2. di fissare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 129,12;