PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Informativa ICI 2010

 

Le aliquote e detrazioni, per tutti i casi in cui è ancora dovuto il pagamento, rimangono invariate rispetto al 2009 e sono così differenziate:

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA 2010

DETRAZIONE 2010

Abitazioni principali classificate in A1,A8,A9 ed una pertinenza per categoria catastale – C2, C6, C7 (n.1 box, n.1 cantina,n.1 tettoia)

4,8 per mille

€ 136,00

Abitazioni ed una pertinenza per categoria catastale – C2, C6, C7 (n.1 box, n.1 cantina,n.1 tettoia) locate con i contratto tipo ai sensi dell’art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l’Accordo Locale per la Città di Rho.

4,8 per mille

 

 

 

Non applicabile

Pertinenza oltre la 1^ (2^,3^ etc box, cantina, tettoia) delle abitazioni principali classificate in A1,A8,A9 e delle abitazioni  locate con i contratto tipo ai sensi dell’art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l’Accordo Locale per la Città di Rho.

7 per mille

Non applicabile

Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze

9 per mille

Non applicabile

Altri fabbricati: classificati ad esempio in A/10,C1, C3, B, D, box non di pertinenza

7 per mille

Non applicabile

Terreni agricoli

4,8 per mille

Non applicabile

Aree fabbricabili

7 per mille

Non applicabile

 

Per identificare cosa sia o meno “abitazione principale e relative pertinenze” occorre riferirsi al Regolamento del Comune di Rho.

 

Non è  più dovuta l’ICI per i seguenti immobili:

1.         l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ed una  pertinenza per categoria catastale – C2, C6, C7 - , cioè  n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina, se distintamente accatastati; il C2 (cantina o solaio) devono essere ubicati nello stesso edificio o  complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ed il C6, C7 (box, posto auto, tettoia) possono essere ubicati in un qualsiasi punto nell’ambito del territorio comunale;

In caso di esistenza di due pertinenze con classificazione:

Ø       C2, il beneficio verrà riconosciuto ad entrambe solo nel caso in cui sia dimostrato che una sia cantina ed una solaio/sottotetto;

Ø       C6, il beneficio verrà riconosciuto a quella con rendita più elevata;

2.         l’unità immobiliare data in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari  a condizione che costoro abbiano fissato in tale unità immobiliare la propria residenza. I familiari che possono beneficiare di questa agevolazione sono: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L’elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi e figli minori.

3.         l’abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e residenti nel Comune di Rho;

4.         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5.         nel caso di due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’Ufficio del Territorio ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

6.         l’immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario a condizione che quest’ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Rho.

I soggetti che possiedono le unità immobiliari di cui al punto 2 devono presentare comunque apposita dichiarazione sul modello predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009 (nel 2010).