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COMUNE DI MOTTA VISCONTI PROVINCIA DI MILANOPiazza San Rocco n° 9 |
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE I.C.I. PER L’ANNO 2006.
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 secondo il quale “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, […], e' stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”
Richiamato l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 che dispone che il Comune deve deliberare l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificarla entro i suddetti limiti, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 1, comma 5, della Legge 449/97 che dispone che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero d’unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione d’autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, e ritenuta tale possibilità in linea con la volontà dell’Amministrazione Comunale di far recuperare il patrimonio edilizio esistente;
Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge 449/97, l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
Richiamato l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica una detrazione, il cui importo è rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, l’importo minimo della detrazione per l’abitazione principale, di cui al comma 2, può essere elevato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, fino a € 258,22. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera C.C. n. 19 del 27.02.2002, considerando le modifiche introdotte con delibera di G.C. n. 219 del 21/12/2005 e che saranno proposte all’organo consiliare per l’approvazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, che s’intende attribuita alla Giunta;
Richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007 approvata con delibera C.C. n. 38 del 23/02/2005 nella quale si prevedeva un aumento delle aliquote ICI a partire dall’anno 2006, subordinando tale decisione alla verifica dei maggiori introiti derivanti dalla revisione dei classamenti previsti dall’art. 1 comma 336 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005);
Considerato che tale attività di riclassamento è ancora nella fase iniziale dell’istruttoria a causa di lungaggini amministrative e ritardi nell’emanazione da parte dell’agenzia del Territorio delle circolari attuative della predetta norma, e che pertanto non si potrà realizzare per l’anno 2006 un incremento di gettito derivante da tale attività;
Ritenuto, in relazione ai programmi amministrativi da realizzare, ai servizi da erogare, al mantenimento degli equilibri di bilancio, di confermare le previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica 2005/2007, aumentando per l’anno 2006, l’aliquota ordinaria e l’aliquota prevista per l’abitazione principale e le pertinenze dell’abitazione, mantenendo inalterata la detrazione applicata nell’anno 2005, secondo il prospetto di seguito indicato:
a) 6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) 4 per mille per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
c) 7 per mille aliquota ordinaria;
d) detrazione € 104,00;
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale favorire i soggetti in condizioni di disagio economico e sociale prevedendo, per tali soggetti possessori di immobili, un aumento della detrazione prevista per l’abitazione principale, modulandola in relazione al reddito I.S.E.E. secondo i seguenti parametri:
reddito ISEE |
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Importo detrazione |
Da € 0,00 |
A € 7.000,00 |
Detrazione fino a concorrenza dell’imposta |
Da € 7.000,01 |
A € 10.000,00 |
Detrazione elevata a € 154,00 |
Superiorie a € 10.000,01 |
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Nessuna ulteriore detrazione |
La detrazione fino a concorrenza dell’imposta ovvero l’ulteriore detrazione sono previste per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
La richiesta per l’applicazione dell’ulteriore detrazione dovrà essere effettuata ogni anno attraverso lattestazione I.S.E.E., da presentare entro il 30 giugno, termine di versamento dell’acconto, dichiarando altresì, mediante apposita autocertificazione:
Richiamata la delibera di G.C. n. 173 del 21/10/05 ad oggetto: “Definizione delle linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008”;
Vista la deliberazione G.C. n. 108 del 2/09/2003 di nomina del Funzionario Responsabile ICI ;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri resi con le modalità e nei termini di legge;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
1. di stabilire, per l’anno 2006, le seguenti aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili:
a) 6,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
b) 4 per mille per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
c) 7 per mille aliquota ordinaria;
2. di confermare, per l’anno 2006, l’applicazione della detrazione d’imposta spettante alle unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale nella misura di € 104,00, salvo per le situazioni di particolare disagio economico e sociale per le quali la misura della detrazione è determinata sulla base dei seguenti parametri:
reddito ISEE |
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Importo detrazione |
Da € 0,00 |
A € 7.000,00 |
Detrazione fino a concorrenza dell’imposta |
Da € 7.000,01 |
A € 10.000,00 |
Detrazione elevata a € 154,00 |
Superiore a € 10.000,01 |
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Nessuna ulteriore detrazione |
La detrazione fino a concorrenza dell’imposta ovvero l’ulteriore detrazione sono previste per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
La richiesta per l’applicazione dell’ulteriore detrazione dovrà essere effettuata ogni anno attraverso attestazione I.S.E.E., da presentare entro il 30 giugno, termine di versamento dell’acconto, dichiarando altresì, mediante apposita autocertificazione
A/1 abitazioni di tipo signorile
A/2 abitazioni di tipo civile
A/7 abitazioni in villini
A/8 abitazioni in ville
3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.