PER L’ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIA’ DISPOSTO PER L’ANNO 2009

 

Viene qui riportato il testo della seguente deliberazione:

 

q        Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2007, di fissazione dell’aliquota e della detrazione dell’ICI per l’anno 2007 (con efficacia anche per gli anni 2008, 2009 e 2010 ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296).

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

 

 

1)      Di determinare e fissare, per l'anno 2007, l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) nelle seguenti misure:

 

a)      aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla Legge 431/98;

b)      aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unità immobiliari.

 

2)      Di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 

 

3)      Di stabilire espressamente che l’aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo alla stipula del contratto ed è valida sino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del contratto stesso.

 

4)      Di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 431/98, per poter usufruire dell’aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre  successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il Protocollo Generale, indirizzandolo ai Servizi Sociali - Ufficio Casa.

 

5)      Di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano già contenuti nel suddetto contratto.

 

6)      Di stabilire che è fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell’aliquota agevolata e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele.

 

7)      Di dare atto che per gli anni successivi, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, l’aliquota ICI nella misura ultima fissata si intende prorogata di anno in anno.

 

8)      Di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2007, insieme con copia del presente atto, al soggetto incaricato della riscossione, per gli adempimenti di competenza.

 

9)      Di provvedere alla pubblicazione nel modo seguente:

 

a)      per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/97, come modificato dal Decreto Legislativo n. 506 del 30.12.1999;

b)      mediante trasmissione della richiesta corredata dalla delibera di approvazione dell’aliquota al Dipartimento delle Politiche Fiscali esclusivamente a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF;

 

m     Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.