COMUNE DI PARABIAGO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8/2005 DEL 20/01/2005.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2005.


LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l’Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione;

Visto il Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 17 febbraio 1993 istitutiva dell'imposta, che determinava l'aliquota d'imposta in misura pari al 5 per mille per l'anno 1993 e le successive deliberazioni di fissazione dell’aliquota, ed in particolare quella della Giunta Comunale n. 39 del 26 febbraio 2004, che determinava l’aliquota d’imposta in misura rispettivamente pari al 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione ex lege 431/98 e pari al 5 per mille per le rimanenti unità immobiliari ed in Euro 111,04 la detrazione per abitazione principale per l’anno 2004;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18.12.2000 n. 267 (T.U.E.L.), il quale così espressamente dispone:

"Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (…)

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (…)";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 23 maggio 2003 n. 2782 che, proprio in riferimento all’ICI, ha stabilito che appartiene alla Giunta << in via generale ed esclusiva la potestà di fissare le aliquote tributarie obbligatorie per legge, mentre al Consiglio spetta il più ampio compito di istituire i tributi e di definirne l’ordinamento >>;

Visto l’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille né superiore al sette per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, il quale così espressamente dispone:

"1. (...)

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (pari a lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29 (pari a lire 200.000), di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23 (pari a lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. (...).";

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";

Visto l’art. 2, comma 4, della citata Legge n. 431/98 che dà la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della medesima Legge, c.d. "CONTRATTI TIPO", e più sfavorevoli per coloro che mantengono gli alloggi sfitti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 15/07/1999 avente ad oggetto: "indirizzi amministrativi in ordine all’attuazione della Legge 431/98 sulle locazioni" con la quale vengono approvati tali indirizzi nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Considerato che in tale deliberazione viene espressamente previsto che: "l’Amministrazione non intende utilizzare l’I.C.I. in termini punitivi nei confronti di chi non dà in locazione i propri immobili mentre desidera riconoscere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, un congrua riduzione dell’aliquota ai proprietari che diano in locazione i lori alloggi fruendo dei contratti-tipo previsti dalla Legge";

Visto il Decreto Legge 30/12/2004 n. 314 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2005 alla data del 28/02/2005;

Visto altresì l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), con la quale è stata stabilita la stessa scadenza, in perfetta contestualità con il bilancio, delle aliquote d’imposta per i tributi locali, delle tariffe dei servizi locali e dei relativi regolamenti i quali avranno effetto comunque dal 1 gennaio;

Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l’ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione – contenente il fabbisogno finanziario annuale – e la conseguente determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); correlazione più volte espressamente sancita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (in tal senso Consiglio di Stato – sez. V – n. 135/1996 e, con riferimento all’"adeguata motivazione in considerazione del richiamo al bilancio di previsione ": Tar Friuli n. 452 del 1995 e Tar Lombardia n. 1483/1999);

Visti i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 111 del 1997, con riferimento alla legittimità costituzionale della complessiva disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Verificato il gettito dell'anno 2004, con riferimento alla proiezione effettuata anche sui dati acquisiti dal concessionario per la riscossione delle imposte in base all'introito della prima rata;

Considerato che il bilancio di previsione è l'unico documento contabile che può dimostrare in modo veritiero e corretto il fabbisogno finanziario dell'ente in ossequio a quanto prescritto dal principio fondamentale della veridicità che sta alla base della redazione dello stesso;

Ritenuto necessario, in considerazione di quanto suesposto e dei dati emergenti in sede di formazione del bilancio di previsione 2005, stabilire l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla Legge 431/98;

b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unità immobiliari;

Ciò al fine del mantenimento dell'attuale struttura delle spese correnti, ormai consolidata nel corso dell'esercizio 2004, e a fronte delle maggiori spese rilevate nel bilancio di previsione 2005 per il conseguimento di una situazione di equilibrio nella gestione corrente 2005, tenuto anche conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune;

Considerato che l'analisi della struttura di spesa emergente dal bilancio di previsione evidenzia che la mancata adozione dell'aliquota I.C.I. pari, rispettivamente al 4 ed al 5 per mille comporterebbe un sicuro grave sbilancio per l'esercizio 2005;

Ritenuto comunque opportuno di avvalersi anche per l’esercizio 2005 della facoltà concessa dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (così come modificato dall'articolo 3 comma 55 della legge 662/1996), fissando in tal modo la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 111,04;

 

Visto l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 come modificato dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 30.12.1999 n. 506, che testualmente recita: "Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale dei Regolamenti sulle Entrate Tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi;

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che dispone espressamente: << le predette deliberazioni sono rese note sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali, mentre sulla Gazzetta Ufficiale vengono fornite notizie dell’avvenuta adozione delle aliquote ICI. Pertanto i Comuni dovranno trasmettere al predetto Dipartimento la richiesta di pubblicazione corredata dalla delibera di approvazione delle aliquote ICI, esclusivamente a mezzo posta elettronica (…) >>;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l’art. 48 commi 1 e 3 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto l'art. 16 del vigente Statuto Comunale, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visto i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

 

DELIBERA

 

  1. Di determinare e fissare, per l'anno 2005, l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

  1. aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla Legge 431/98;
  2. aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unità immobiliari.

  1. Di determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  2. Di stabilire espressamente che l’aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo alla stipula del contratto ed è valida sino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del contratto stesso.
  3. Di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della Legge 431/98, per poter usufruire dell’aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il Protocollo Generale, indirizzandolo ai Servizi Sociali - Ufficio Casa.
  4. Di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano già contenuti nel suddetto contratto.
  5. Di stabilire che è fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell’aliquota agevolata e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele.
  6. Di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2005, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 504/1992 per gli adempimenti di competenza.
  7. Di provvedere alla pubblicazione nel modo seguente:

    1. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/97, come modificato dal Decreto Legislativo n. 506 del 30.12.1999;
    2. mediante trasmissione della richiesta corredata dalla delibera di approvazione dell’aliquota al Dipartimento delle Politiche Fiscali esclusivamente a mezzo posta elettronica, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF;

  1. Di comunicare la presente ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.