LA GIUNTA COMUNALE
Su conforme proposta dell’Assessore Antonio Marzullo;
Visti l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti, altresì, gli articoli 42 (in particolare la lettera f) del comma 2) e 48 del medesimo D.Lgs.
Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi comunali, in vista dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2005 ed a sostegno delle previsioni in esso contenute;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 30/12/2003, con la quale si procedeva alla determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per l’anno 2004, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2004 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2004;
Dato atto che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati farà propria – salva l’approvazione di emendamenti – la presente struttura di aliquote e tariffe;
Dopo attenta discussione;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49del D.Lgs.267/2000, allegato sub 1);
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;
1. Di stabilire le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi comunali, come da allegato sub 2);
2. Di stabilire che le predette abbiano decorrenza dal 01/01/2005;
3. Di allegare la presente deliberazione a quella di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2005;
DELIBERA
Di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.
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Allegato sub 2)
G.C. n. 171 del 30/11/2004
Composto da n° 7 pagine
TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI
PER L’ANNO 2005
I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili
Si confermano le aliquote in vigore nel 2004 |
Aliquote
2005
|
Aliquota base |
6,5 per mille |
Abitazione principale e sue pertinenze come definite dal Regolamento I.C.I. |
5,5 per mille |
Case sfitte da almeno 2 anni |
9 per mille |
Detrazione per abitazione principale |
€. 104,00 |
Non si fa luogo all’iscrizione a ruolo, nonché al rimborso ai contribuenti, per tributi il cui importo dovuto non eccede complessivamente l’importo di €. 16,53 (ai sensi dell’art. 12 bis del DPR 29/9/1973, inserito dall’art. 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, che stabilisce tale importo in L. 20.000, che può essere elevato per regolamento) Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 16/04/1999, n. 129, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, alla riscossione e al rimborso ai contribuenti dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l’importo di €. 16,53. La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. |
… OMISSIS …