ESENZIONE ICI PRIMA CASA
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali (si intende abitazione principale anche l’immobile concesso gratuitamente a parenti in linea retta entro il 1° grado) e relative pertinenze ad esclusione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9
(Sono altresì considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate)
IMMOBILI SOGGETTI A ICI
Restano confermate per l’anno 2010 (delibera C.C. n.15 del 29.04.2010) le aliquote già determinate per l’anno 2009:
1. Immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo A1 – A8 – A9:
- locati con contratto stipulato ai sensi della legge 9.12.1998
n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina)
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi B – C –D – E ed alla categoria catastale A/10
3. Immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A – B - C – D - E
4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili Aliquota del 7‰
5. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati
(aliquota ordinaria) Aliquota del 7‰
6. Detrazioni d’imposta per l’anno 2010
a) Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) E’ ridotta di € 170,00 l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità , certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanità 25.7.1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
c) E’ ridotta di € 170,00 l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi;
d) Per le giovani coppie che hanno contratto matrimonio nel corso dell’anno 2010 e che risultano essere soggetti passivi dell’imposta per unità immobiliare adibite ad abitazione principale l’imposta dovuta è ridotta di € 258,22 ottemperate le condizioni previste dal vigente regolamento;
e) Le condizioni di cui al punto 6 – Detrazioni d’imposta per l’anno 2010 – lettera b) c) d), devono risultare da apposita autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi.
f) Sono esenti dall’imposta le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Ø Su modello di CCP conforme al modello approvato dal Ministero n. cc 61628962 Intestato a COMUNE DI MAGENTA I.C.I. SERVIZIO TESORERIA
Ø Addebitare l’importo ICI sul proprio conto corrente intrattenuto presso una delle banche di Magenta, senza spese.
Ø Tramite Modello F24
Ø ON LINE collegandosi al sito www.comunedimagenta.it
L’Ufficio Tributi del Comune sito in P.zza Formenti n.1 – Magenta – Cap. 20013 è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito – Tel. 02 9735.251 – 252 –253 – Fax 02 9735.254 – E-mail: tributi@comunedimagenta.it
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00