a)
- locati con contratto stipulato ai sensi della legge 9.12.1998
n. 431 art. 2 comma 3 e loro pertinenze (box e cantina)
b) dati in affitto ad uso abitazione principale e loro pertinenze
2. Immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi B – C –D – E
ed alla categoria catastale A/10
3. Immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A – B- C – D - E
4. Terreni agricoli ed aree fabbricabili Aliquota del 6‰
5. Tutti gli altri immobili non precedentemente elencati
(aliquota ordinaria) Aliquota del 6‰
6. Detrazioni d’imposta per l’anno 2007
a) Dall’imposta dovuta per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale condizione;
b) E’ ridotta di € 170,00 l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o piu' componenti, anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con Decreto del Ministero della Sanita' 25.7.1980, ovvero un grado di invalidita' equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi;
c) E’ ridotta di € 170,00 l’imposta dovuta per unita’ immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi;
d) Per le giovani coppie che hanno contratto matrimonio nel corso dell’anno 2006 e che risultano essere soggetti passivi dell’imposta per unita’ immobiliare adibite ad abitazione principale l’imposta dovuta e’ ridotta di € 258,22.
Quale giovane coppia deve intendersi due persone di sesso diverso, che abbiano contratto matrimonio secondo il rito civile o religioso, e dovranno possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
· eta’ non superiore ad anni 35 al 1’ Gennaio dell’anno 2007
· reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nuovo nucleo familiare non superiore alla somma di € 40.000,00.
Il reddito complessivo lordo e’ dato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare, con riferimento all’anno 2006.
· reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nuovo nucleo familiare derivante e da reddito di lavoro dipendente od autonomo, da eventuali pensioni, dall’abitazione principale e sue pertinenze e da piccoli appezzamenti di terreni agricoli sui quali non vengano esercitate attivita’ agricole.
· i componenti del nuovo nucleo familiare non devono possedere in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all’abitazione per la quale e’ richiesta la detrazione, alle sue pertinenze ed ai piccoli appezzamenti di terreno di cui al punto precedente.
· l’abitazione per la quale si richiede la detrazione non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1 – A/8 – A/9.
La detrazione non e’ cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti , ed è estesa fino a due periodi d’imposta successivi all’anno di matrimonio.
Le condizioni di cui al punto 6 – Detrazioni d’imposta per l’anno 2007 – lettera b) c) d), devono risultare da apposita autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Tributi.
La domanda dovra’ essere presentata entro il 30 Giugno 2007 o se il contribuente acquisisce l’immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine entro il 20 Dicembre 2007, come dovra’ essere comunicato il venir meno dei requisiti per la concessione dell’agevolazione. La mancata presentazione esclude la possibilita’ di usufruire dell’agevolazione.
Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste il competente Ufficio Tributi respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta e le relative sanzioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 6 - si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) ex Istituti Autonomi per le Case Popolari.
Il Regolamento ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.2.2000 inoltre prevede:
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dalla legge.
Sono esenti dall’imposta le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.