ALLEGATO N.  1

ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni)

Si confermano per l’anno 2008 le stesse aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2007.

aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e terreni;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

Detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale €. 103,29 e ulteriore detrazione ICI per l’unità immobiliare adibita ad principale di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (rendita catastale) fino ad un massimo di €.200,00. L’ambito di applicazione della detta detrazione è relativo a tutte le abitazioni principali ad esclusione di quelle di categoria catastale A/1,A/8 e A/9.

La detrazione di € 103,29 per abitazione principale viene aumentata a € 206,58  alle seguenti categorie:

a)    pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a € 9.502,81; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l’eventuale box);

b)   pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilità, reddito familiare imponibile annuo non superiore a € 10.329,14   oltre     774,69  per ogni persona a carico;

c)    portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.329,14   oltre    774,69   per ogni persona a carico;

d)   disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare,  fino a € 10.329,14   oltre    774,69    per ogni persona a carico.

Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l’aumento del reddito è elevato da 774,69   a € 1.549,37.Sono esclusi dall’aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto A.

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inadattabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.

L’applicazione della maggiore detrazione non è subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il Comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all’applicazione della detrazione di € 206,58.