COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Provincia di Milano
Area Finanziaria
Tributi
ALLEGATO alla delibera n. 125 del 17.11.2004
ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(D.Lgs. 504/92)
Si confermano per l’anno 2005 le stesse aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2004.
aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale pertinenza;
aliquota del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e terreni;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;
Detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale €. 103,29.
La detrazione di € 103,29 per abitazione principale viene aumentata a € 206,58 alle seguenti categorie:
a) pensionati singoli, (risultanti dal certificato di stato di famiglia anagrafico), con reddito imponibile annuo non superiore a € 9.502,81; a condizione che non risultino proprietari di altri immobili (eccetto l’eventuale box);
b) pensionati, lavoratori in cassa integrazione ovvero in mobilità, reddito familiare imponibile annuo non superiore a € 10.329,14 oltre € 774,69 per ogni persona a carico;
c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.329,14 oltre € 774,69 per ogni persona a carico;
d) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 10.329,14 oltre € 774,69 per ogni persona a carico.
Nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l’aumento del reddito è elevato da 774,69 a € 1.549,37.
Sono esclusi dall’aumento della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) anche se appartenenti a cittadini di cui al punto A.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inadattabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con verbale di sopralluogo, previa dichiarazione presentata dal proprietario alla quale viene allegata idonea documentazione.
L’applicazione della maggiore detrazione non è subordinata alla presentazione di alcuna richiesta. In sede di liquidazione il Comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri il diritto all’applicazione della detrazione di € 206,58.