IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, con le successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 6, avente ad oggetto “Determinazione delle aliquote e delle imposte” che demanda alle Amministrazioni Comunali la potestà di determinare le aliquote e le riduzioni/detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto, altresì, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede  che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

Dato atto come il comma 156 della suddetta finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006) ha modificato il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sostituito la parola "comune" con le parole "consiglio comunale" ed ha quindi individuato nell’organo consiliare la competenza in materia di aliquote ICI;

 

Visto l’articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) dove si prevede che:

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale». 

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


Visto l’art. 1,  commi  da 1 a 7 bis del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n.126, e successive modifiche e integrazioni, che nel testo coordinato prevede che:  

Art. 1 Esenzione ICI prima casa

1.        A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2.        Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3.        L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4.        La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. [In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo princìpi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.] Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l’anno 2008, il Ministero dell’interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all’erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell’importo equivalente al credito dell’imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5.        (soppresso)

6.        I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.        Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell’accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

 

Vista la Risoluzione n. 12/DPF - Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto  “Imposta comunale sugli Immobili (ICI) - Art. 1, del D.L. 27/5/2008 n. 93 - Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”;

 

Visto l’art. 1, comma  2 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n.126, e successive modifiche e integrazioni, che prevede: Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Dato atto che ai sensi del comma 2°, art 1 D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n. 126, e successive modifiche e integrazioni, alla data del 29/5/2008 (entrata in vigore del decreto 93/2008), in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’applicazione dell’ICI, le disposizioni riguardanti l’applicazione della detrazione per abitazione principale risultavano applicabili anche ai seguenti casi:

·         alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·         nonché agli alloggi regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

·         alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate  o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

 

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n. 126, e successive modifiche e integrazioni, “L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis (relativamente alla ex casa coniugale di proprietà del coniuge separato non assegnatario), e dall'articolo 8, comma 4 (relativamente agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari - IACP) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992;

 

Rilevato come pertanto, tenuto conto delle esenzioni disposte ex lege con il citato D.L. 93/2008, rispetto alle disposizioni Regolamentari vigenti alla data del 29/5/2008, residuerebbe un ulteriore solo caso di assimilazione ad abitazione principale per disposizione regolamentare e precisamente quello relativo:

·         alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/2/2011 avente ad oggetto “Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote ed agevolazioni ICI anno 2011”;

 

Preso atto delle disposizioni previste dalla normativa e dalla prassi sopra citate e ritenuto opportuno accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 31/2011, di mantenimento anche per l’anno di imposta 2011 delle aliquote e detrazione ICI previste per l’anno 2010 (approvate con propria deliberazione n. 14 del 26/04/2010) con le sole modifiche resesi necessarie in virtù dell’adeguamento alla nuova normativa in vigore;

 

Visto peraltro il comma 7 del già citato, articolo 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n. 126, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato .........”;

 

Visto il decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

 

Visto l’allegato verbale della commissione consiliare permanente Bilancio della seduta del 3.5.2011;

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000) dal Responsabile del Settore Istituzionale, Entrate e Tributi per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria per la regolarità contabile del presente atto;

 

Presenti: 14

votanti:   13

voti favorevoli: 13

voti contrari: --

astenuti: 1 (Chiodo)

resi in modo palese

D E L I B E R A

 

1.      La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2.      Di prendere atto delle agevolazioni previste dal combinato disposto della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e da ultimo dal  D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n. 126,  tutte in premessa citate.

3.      Di dare atto che, ai sensi del comma 2°, art 1, D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n. 126, e successive modifiche e integrazioni, alla data del 29/5/2008 (entrata in vigore del decreto 93/2008), in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’applicazione dell’ICI, le disposizioni riguardanti l’applicazione della detrazione per abitazione principale risultavano applicabili anche:

“alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate  o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti”

e, pertanto, tali unità immobiliari, alle condizioni di cui sopra, vengono assimilate alle abitazioni principali ai fini dell’applicazione del regime di esclusione dall’imposta comunale degli immobili ICI.

 

4.      Di approvare il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/2/2011 e contestualmente.

a)    confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con le sole modifiche resesi necessarie in virtù dell’adeguamento alla nuova normativa in vigore, nelle stesse misure vigenti nel 2010 ossia:

a)      

1.    

Immobili ad uso abitativo utilizzati dal proprietario come abitazione principale di categoria da A2 ad A7

attualmente esenti

(ex  5,5 per mille)

 

2.    

Immobili di categoria A1, A8 ed A9 ad uso abitativo utilizzati dal proprietario come abitazione principale

5,5 per mille

 

3.    

Unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultino locate

5,5 per mille

 

 

b)   Immobili ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto registrato  stipulato ai sensi dell’articolo 2 comma 3 L. 431/98, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale

5,5   per mille

 

 

c)       Immobili ad uso abitativo  concessi in locazione  con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come  abitazione principale  non rientranti nel caso di cui al precedente punto b)

6,25 per mille

 

 

d)       Immobili ad uso abitativo non compresi nei precedenti casi (per esempio: case non locate, date in locazione a non residenti, foresterie, uso gratuito, comodato, case in cui il proprietario che vi abita non ha ancora richiesto la residenza o l’ha trasferita altrove, etc…)

7   per mille

 

 

e)       Terreni, aree fabbricabili, fabbricati ad uso diverso da quello abitativo

6,25 per mille

b)    confermare, altresì, per l'anno di imposta 2011, unicamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, le detrazioni in vigore nel 2010, applicabili solamente fino a concorrenza dell’imposta dovuta e con le sole modifiche resesi necessarie in virtù dell’adeguamento alla nuova normativa in vigore, ossia:

 

TIPO DI DETRAZIONE

IMPORTO

a)      Per l'unità immobiliare rientrante nelle sole categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile;

b)      Per l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultino locate.

 

€. 103,29

 

 

5)      Di dare atto che copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà trasmessa al Ministero delle Finanze.

 

Esce  il Consigliere Francesco Tabacchi ed entra il Consigliere Ciro Lauro

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 14

votanti:   14

voti favorevoli: 14

voti contrari: --

astenuti: --

resi in modo palese

la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all’approvazione del bilancio di previsione 2011/2013.

 

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.