Visto .... omissis ...
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto delle agevolazioni previste dal combinato disposto della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e da ultimo dal D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n.126, tutte in premessa citate.
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 2°, art 1, D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito con modifiche dalla L. 24/7/2008 n.126, alla data del 29/5/2008 (entrata in vigore del decreto 93/2008), in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’applicazione dell’ICI, le disposizioni riguardanti l’applicazione della detrazione per abitazione principale risultavano applicabili anche:
“alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti”
e, pertanto, tali unità immobiliari, alle condizioni di cui sopra, vengono assimilate alle abitazioni principali ai fini dell’applicazione del regime di esclusione dall’imposta comunale degli immobili ICI.
4. Di approvare il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2009 e contestualmente confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con le sole modifiche resesi necessarie in virtù dell’adeguamento alla nuova normativa in vigore, nelle stesse misure vigenti nel 2008 ossia:
a) |
- Immobili ad uso abitativo utilizzati dal proprietario come abitazione principale di categoria da A2 ad A7: |
attualmente esenti (ex 5,5 per mille) |
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- Immobili di categoria A1, A8 ed A9 ad uso abitativo utilizzati dal proprietario come abitazione principale |
5,5 per mille |
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- Unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultino locate |
5,5 per mille |
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b) Immobili ad uso abitativo concessi in locazione, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/98, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale |
5,5 per mille | |
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c) Immobili ad uso abitativo concessi in locazione con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale non rientranti nel caso di cui al precedente punto b) |
6,25 per mille | |
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d) Immobili ad uso abitativo non compresi nei casi precedenti (per esempio: case non locate, date in locazione a non residenti, foresterie, uso gratuito, comodato, case in cui il proprietario che vi abita non ha ancora richiesto la residenza o l’ha trasferita altrove, etc…) |
7 per mille | |
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e) Terreni, aree fabbricabili, fabbricati ad uso diverso da quello abitativo |
6,25 per mille |
5) Di approvare, altresì, per l'anno di imposta 2009, unicamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9, le detrazioni in vigore nel 2008, applicabili solamente fino a concorrenza dell’imposta dovuta e con le sole modifiche resesi necessarie in virtù dell’adeguamento alla nuova normativa in vigore, ossia:
TIPO DI DETRAZIONE |
IMPORTO |
· Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9; · Unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultino locate; |
€. 103,29 |
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6) Di dare atto che copia autenticata della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sarà trasmessa al Ministero delle Finanze.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Tuel) e ai sensi del vigente Statuto Comunale, stante la propedeuticità del provvedimento all’approvazione del bilancio di previsione 2009/2011.