ESTRATTO DELIBERA G.C. N. 13 DEL 02/03/2006, ESECUTIVA
In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,
RICHIAMATA la propria delibera n. 141/04 di determinazione aliquote ICI per l’anno 2005 e di conferma detrazioni;
RICHIAMATA la normativa vigente relativa all’imposta comunale sugli immobili, che prevede la differenziazione di aliquota da un minimo del 4 per mille (e sino al nove per mille nel caso eccezionale previsto dall’art. 2, comma 4 L. 431/98);
VISTO il D.L. 504/92 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale ICI vigente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42 c. e art. 48 TUEL (D.L. n. 267/00) è competenza della Giunta Comunale determinare le tariffe e le aliquote dei tributi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende confermare per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e le detrazioni per abitazione principale, così come meglio specificato nel dispositivo;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area economico-finanziaria, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area economico finanziaria, in ordine alla mera regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 267/00;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente e nelle forme previste dalla legge
1. DI CONFERMARE per l’anno 2006 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili determinate così come segue:
- nella misura del 5 (cinque) per mille per l’abitazione principale destinata alla residenza del proprietario, e per le sue pertinenze così come definite dall’art. 817 del codice civile;
- nella misura del 7 (sette) per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
- nella misura del 9 (nove) per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2. Di confermare le seguenti detrazioni per abitazione principale:
- €. 104,00.= ordinaria;
- €. 208,00.= maggiore detrazione complessiva (ulteriore importo di €. 104,00.= da sommare alla detrazione ordinaria), per le casistiche:
- A) per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti che presentano istanza documentando un reddito annuo lordo inferiore ad €. 15.494,00.=, con incremento di €. 1.291,00.= annue per ogni familiare a carico ovvero di €. 2.065,00.= per familiare a carico portatore di handicap, con attestazione di invalidità civile superiore al 75%;
- B) famiglie numerose:
- Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di 5 componenti;
- proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- in possesso di reddito familiare non superiore, nel suo complesso, all’importo annuo lordo di €. 5.165,00.= per ogni componente del nucleo familiare. La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare o in proporzione fra più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità:
- C) famiglie socialmente assistite:
- Soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, egli stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- Avente diritto, per l’anno in corso, in base ai vigenti regolamenti del Comune ad un contributo economico di sostentamento, oppure all’assistenza domiciliare gratuita. La maggiore detrazione spetta all’unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’unità abitativa utilizzata dall’intero nucleo familiare; nel caso di più contribuenti dimoranti dell’unità abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra.
- In ogni caso i contribuenti per beneficiare della citata maggiore detrazione dovranno presentare, entro i termini previsti per il versamento dell’acconto dell’imposta di ciascun anno, apposita autocertificazione in cui si attesti il reddito familiare lordo annuo relativo all’anno precedente e si documenti il possesso dei suddetti requisiti allegando, le certificazioni attestanti, nel caso A), l’invalidità ovvero, nel caso C), la relazione dell’assistente sociale che comprovi il reale stato di necessità.
- In caso di variazione della situazione reddituale e/o contestuale di variazione del nucleo familiare (decesso, licenziamento, sentenza di separazione, immigrazione/emigrazione di componenti) nel corso dell’anno, il contribuente deve provvedere a conguagliare l’imposta dovuta in sede di versamento del saldo, presentando autocertificazione in rettifica.
3. Di stimare un gettito complessivo di €. 750.000,00.= da iscrivere al cap. 100 – int. 1.01.0010 del Bilancio di previsione 2006;
4. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D.L.vo n. 267/00;
Al fine di attuare la decisione adottata,
CONVENUTA l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI,
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.