Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2008.
Omissis……
DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
- 5,00 PER MILLE Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado
- 6,00 PER MILLE Terreni agricoli.
- 6,50 PER MILLE Aree fabbricabili
- 6,30 PER MILLE Altri fabbricati
- 7,00 PER MILLE Alloggi a disposizione del proprietario e non locati;
2. di determinare la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado in € 104,00 come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dal comma 55 dell’art. 3 della legge n.662/1996;
a) di confermare per l’anno 2008 le seguenti maggiori detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le sotto elencate fattispecie:
b) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale è confermata in €. 150,00 ai proprietari che hanno all’interno del proprio nucleo familiare:
- un invalido civile,
- un invalido di guerra,
- un invalido del lavoro,
- ciechi civili e sordomuti;
con invalidità totale nella misura del 100%;
c) la detrazione è confermata in € 150,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, di proprietà dei coniugi o di uno di essi, la cui età di ciascuno non sia superiore a 35 anni alla data del 31/12/2008, a condizione che siano contraenti di un mutuo casa, con almeno un figlio a carico e con reddito annuale complessivo ai fini IRPEF inferiore o uguale a € 50.000,00;
d) Le domande per l’aumento della detrazione di cui ai punti b) e c), con allegata l’adeguata documentazione, dovranno essere presentate, sull’apposito modello predisposto dal Comune, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento dell’imposta;
e) I contribuenti che risultano aver già presentato comunicazione per usufruire della maggiore detrazione per l’anno 2005, 2006 o 2007 e che possiedono tutti i requisiti richiesti previsti dalla presente deliberazione sono esentati dal presentare ulteriori comunicazioni