Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 21/12/2004

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2005.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Rag. Luigi Garavaglia,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la legge 23.10.1992 n.421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la precedente deliberazione G.C. n. 182 del 09.12.2003, con la quale veniva confermata al 5 per mille l’aliquota dell’I.C.I. per l’anno 2004, ed al 7 per mille per gli alloggi a disposizione del proprietario e non locati;

DATO ATTO che la previsione del gettito dell’imposta per l’anno 2005 è quantificata in € 1.440.000,00 in base alle proiezioni ricavate dalla riscossione della prima rata 2004, all’attività di accertamento e di comunicazione delle rendite catastali effettive e all’aumento del patrimonio immobiliare dovuto alle nuove costruzioni;

VISTO l’art. 6 comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che consente la diversificazione dell’aliquota con riferimento ai casi di immobili non locati;

VISTO IL Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione C.C. n. 11 in data 02.03.1999;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

  1. di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 5 (cinque) per mille per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle previste nel successivo punto 2;

  2. di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 7 (sette) per mille per gli alloggi a disposizione del proprietario e non locati;

  3. di dare atto che la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in €. 103,29.= come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dal comma 55 dell’art. 3 della legge n.662/1996;

  4. di elevare ad € 150,00 la detrazione di cui al punto 3. per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale ai proprietari che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un invalido civile totale nella misura del 100%, oppure un invalido di guerra, del lavoro, ciechi civili e sordomuti;

  5. di elevare ad € 150,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, di proprietà dei coniugi o di uno di essi, l’età dei quali non sia superiore ai 35 anni compiuti al 31/12/2005 ed a condizione che siano contraenti di un mutuo casa e con almeno un figlio a carico;

  6. di demandare all’Ufficio Tributi la predisposizione di apposita richiesta da presentare agli Uffici Comunali per l’ulteriore detrazione di cui ai punti 4 e 5.