OMISSIS
DELIBERA
a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nel regolamento comunale dell’ICI articolo 5 (modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna) che si riporta di seguito:
1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione nella quale il soggetto passivo ha la dimora abituale;
b) abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa quale abitazione principale;
c) alloggio regolarmente assegnato dall’Aler a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
e) ....abrogato....
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. La qualifica di abitazione principale, del soggetto passivo o dei soggetti indicati nel comma precedente del presente articolo, è verificata tramite la residenza anagrafica, la quale deve risultare dagli appositi registri anagrafici coincidente con l’ubicazione dell’abitazione, in quanto il concetto di residenza è per legge definito quale luogo di dimora abituale;
3. Alle abitazioni principali, come definite nel precedente comma 1 del presente articolo, si applicano tutte le agevolazioni e detrazioni disposte dalla legge, nella misura stabilita dall’ente con l’apposito atto deliberativo di determinazione delle aliquote per l’anno di riferimento.
4. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unità per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest’ultima si durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
La definizione di pertinenza è quella stabilita dall’art.817 del Codice Civile.
5. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nel Comune di Pozzo d’Adda e che sono esclusivamente asserviti all’abitazione principale.
6. La detrazione prevista per dalla legge per l’abitazione principale, nella misura stabilita per questo Comune con apposito atto deliberativo di fissazione delle aliquote per l’anno di riferimento, è unica per questa e le sue pertinenze e spetta soltanto all’abitazione, le determinazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo comportano solamente la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la quota di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale, oltre che l’applicazione dell’eventuale aliquota specifica deliberata per quest’ultima tipologia impositiva.
7. Le norme del presente articolo hanno valore solo ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto di legge, compreso la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore.
8. L’assimilazione delle pertinenze all’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.
b) 6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2 – C6 – C7 e per quelli con categorie catastali C2 - C6 e C7 non pertinenze dell’abitazione principale;
c) 7 per mille, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione;
d) Detrazione d’imposta : €. 103,29 per l’intero anno;
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