VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. 10 del 10.2.2001, esecutiva;
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), che demanda al Consiglio comunale la determinazione dell’aliquota I.C.I.;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001);
VISTO l’art. 53, comma 16, della citata legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 (legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
CONSIDERATO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.3.2007 il termine di deliberazione del bilancio di previsione relativamente all’anno in corso è stato differito al 30.4.2007;
RITENUTO di dover determinare l’aliquota ICI, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamento comunale;
RITENUTO altresì di confermare, per l’esercizio 2007, le aliquote già vigenti, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 13.4.2006, salva la facoltà di successivo adeguamento, a norma del comma 1-bis dell’art. 54 del citato D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ss.mm.ii., ove ne ricorrano i presupposti applicativi;
RITENUTO di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL già citato;
a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nel regolamento comunale dell’ICI articolo 5 che si riporta di seguito:
Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
- abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale;
- abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa quale abitazione principale;
- alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(……..omissis ….)
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, asserviti all’abitazione principale;
b) 6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2 – C6 – C7 e per quelli con categorie catastali C2 - C6 e C7 non pertinenze dell’abitazione principale;
c) 7 per mille, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione.
d) Detrazione d’imposta : €. 103,29 per l’intero anno