LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) che all’art. 27 comma 8, che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388, fissa alla data di approvazione del bilancio il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

 

Vista la legge 1.3.2005 n. 26 che ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 al 31.03.2005;

 

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt.42 e 48 T.U.E.L, è di competenza della Giunta la fissazione delle aliquote e delle tariffe;

 

Vista e richiamata la propria deliberazione nr. 17 del 22.03.2004 con la quale sono state approvate aliquote e detrazione ICI per l’anno 2004;

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.;

 

Visto il parere di conformità espresso ai sensi dell’art.11 bis del regolamento uffici e servizi;

 

Con voti unanime espressi ai sensi di legge;

 

DELIBERA

 

  1. Di confermare per l’anno 2005 aliquote e detrazione d’imposta I.C.I. approvate per l’anno 2004 come di seguito riportate:

 

a)     5 per mille  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nel regolamento comunale dell’ICI articolo 5 che si riporta di seguito:

Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

-  abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale;

- abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa quale abitazione principale;

- alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(……..omissis ….)

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unità per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

 

Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono  ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale

 

b)     6 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2 – C6 – C7 e per quelli con categorie catastali C2 -  C6 e C7 non pertinenze dell’abitazione principale (così come stabilito dall’art.5 co.4 e 5 del regolamento per l’applicazione dell’ICI);

 

c)      7 per mille, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. per gli immobili della categoria A10 e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) della presente deliberazione.

 

d)     Detrazione d’imposta : €. 103,29 per l’intero anno

 

  1. Di demandare all’Ufficio Segreteria la pubblicazione e la comunicazione del presente provvedimento secondo la normativa vigente.

 

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa ai sensi dell’art. 134, c.4 TUEL

 

DELIBERA

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.