Provincia di Milano
I.C.I. -IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2011
Aliquote e detrazioni ( delibera N. 04 del 04/03/2011)
L'art.1 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Sono assimilati, in questo Comune, all’abitazione principale e pertanto esenti da ICI:
- una sola pertinenza dell’abitazione principale oltre l’eventuale cantina, solaio e posto auto scoperto annessi all’abitazione; - gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli), come chiarito dalla risoluzione n.1/DF del 4/03/2009, per i quali si richiede dichiarazione da parte dei proprietari da presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Lacchiarella ;
- le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l’abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare (come chiarito dalla risoluzione n.1/DF del 4/03/2009).
Per l’anno 2011 l’imposta comunale sugli immobili è applicata in questo Comune con le seguenti aliquote:
- 4,0 per mille per le unità immobiliari date in comodato d’uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell’imposta;
- 4,7 per mille per l’abitazione principale e relativa pertinenza posseduta dal soggetto passivo di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è di 103,30 €.
- 5,0 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 legge 431/1998. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell’imposta;
- 5,0 per mille per insediamenti produttivi, artigianali industriali commerciali professionali, che vengono occupati da aziende regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, insediatesi ex novo nel territorio comunale a partire dal 2010. Ai fini dell’applicazione agevolata, si considerano beneficiari i soggetti passivi dell’imposta che esercitino direttamente l’attività o che applichino affitti agevolati alle suddette imprese, stipulati in base ad accordi locali. L’aliquota agevolata avrà valore per un periodo di tre anni a decorrere dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento. Per beneficiare dell’aliquota agevolata, gli aventi titolo dovranno presentare apposita comunicazione entro il termine del versamento a saldo dell’imposta;
- 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
- 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione.
Aree Fabbricabili. Per i proprietari di aree fabbricabili, tenuti al pagamento dell'I.C.I., con delibera di Giunta n. 24 del 18/02/2010 è stato determinato il valore delle aree stesse nel modo seguente:
ANNO |
ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO |
ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE |
EDILIZIA ECONO-MICA POPOLARE (AREE 167) |
AREE PRODUTTIVE |
| |||
|
Fino a 1,5 mc/mq |
Fino a 2 mc/mq |
Zona unica |
|
Fino a 0,5 mc/mc |
Da 0,51 a 1 mc/mc |
Oltre 1,01 mc/mc | |
Dal 2010 |
€/mq 140,00 |
€/mq 161,00 |
€/mq 125,00 |
€/mq 60,00 |
€/mq 75 |
€/mq 91,00 |
€/mq 105,00 | |
|
AREE STANDARD |
IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE “F2” UNITA’ COLLABENTI | ||||||
Dal 2010 |
€/ mq 50,00 |
€/ mq 91,00 | ||||||
CHI DEVE PAGARE
L'ICI deve essere pagata da chi è proprietario di immobili come case, negozio, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli oppure da chi, su un immobile, ha un diritto di usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi, dal locatario finanziario e dal titolare di concessione di aree demaniali, dal socio di cooperativa edilizia e dall'assegnatario di alloggi IACP a riscatto. Non devono, invece, pagare l'I.C.I. gli inquilini. Casi particolari:
- in caso di morte del proprietario nel corso dell'anno il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dagli eredi con bollettino intestato al deceduto per il periodo fino al suo decesso, mentre per quello successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso;
- in caso di decesso di un coniuge, sorge il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa già adibita ad abitazione principale (ex art. 540, comma 2 del Codice Civile) che deve dichiarare l'anno successivo il 100% di possesso dell'abitazione.
BASE IMPONIBILE
L'imposta si calcola applicando alla rendita catastale (*) del fabbricato, rivalutata del 5% (dal 1997), al valore venale dell'area fabbricabile, al reddito domenicale del terreno agricolo, moltiplicati per i coefficienti di legge, le aliquote fissate dal Comune di Lacchiarella. Tali coefficienti moltiplicativi sono:
· 100 per gli immobili classificati nei gruppi catastali A, B e C eccettuate le categorie A10 e C1,
· 50 per gli immobili classificati nei gruppi catastali D e nella categoria AI0,
· 34 per gli immobili classificati nella categoria C1
L'ICI si paga in relazione ai mesi di possesso: il mese va considerato per intero quando il possesso è di almeno 15 giorni.
(*) Il contribuente che possiede immobili privi di rendita è invitato a verificare presso gli sportelli catastali di Milano, via Manin n. 29 se, nel frattempo, gli stessi abbiano avuto attribuzione di rendita definitiva.
QUANDO, COME E DOVE SI PAGA
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per I 'anno 2011 può essere effettuato in due modalità diverse:
1^ MODALITA' (INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2001):
dal 16 maggio al 16 giugno 2011: l'acconto pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente, su un periodo di 12 mesi; dall'I al 16 dicembre 2011: il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e della detrazione previste per il 2011.
OPPURE: L 'imposta può essere versata in un unica soluzione dal 16 maggio al 16 giugno 2011 sulla base delle aliquote e della detrazione previste per il 2011.
I versamenti I.C.I. si possono effettuare:
- presso qualsiasi ufficio postale utilizzando i bollettini di conto corrente postale, disponibili presso gli uffici comunali, le associazioni di Patronato, con la seguente intestazione:
C.C.p. n. 42185249 Comune di Lacchiarella
Servizio di Tesoreria Riscossione Tributi ICI
- con modello F24 reperibili presso gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali
NOTA BENE: I'I.C.I. non si paga se il totale annuo da versare è inferiore o uguale a €. 3,00/anno.
LA DENUNCIA DI VARIAZIONE ICI: QUANDO E DOVE PRESENTARLA
La denuncia di variazione ICI può essere compilata su appositi moduli per gli immobili presenti nel territorio comunale, per i quali, nel corso dell'anno 2010, vi è stata una compravendita, una donazione, una successione ereditaria, la costituzione o estinzione di un diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie, enfiteusi e locazione finanziaria), una perdita o un'acquisizione del diritto all'esenzione o all'esclusione; una modificazione strutturale o di destinazione dell'immobile (es.: appartamenti che non sono più adibiti ad abitazione principale o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso dell'anno per se o per parenti ivi residenti, terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modificazioni strutturali). La denuncia deve essere altresì presentata quando il valore dell'area fabbricabile è variato o quando sono intervenute variazioni nel costo storico dei fabbricati di tipo "D" (edifici industriali ecc.).
La denuncia deve essere compilata sia da chi acquisisce il diritto sull'immobile (acquisto, donazione, successione ecc.) sia da chi lo cede (venditore, ecc.) e deve essere consegnata direttamente, o spedita per raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune entro la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in questione.
Per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione I 'Ufficio Tributi del Comune (tel. 02.905783269) è a disposizione:
- da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -
- martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 –
- mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 -